Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under CPC provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Albaseate Srl, voluntarily renounced the appeal against the Second Instance Court's judgment, while the opposing parties, UnipolSai Assicurazioni and Frattini Group, did not accept this withdrawal. Consequently, the court applied the relevant Civil Procedure Code articles to terminate the proceedings and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A voluntary withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court may declare the case closed by decree if the opposing party does not contest the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO RG 22570/2021 Roma, sul ricorso proposto da: ALBASETE SRL in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto De Tilla, come da procura in atti RICORRENTE contro: TALANI STEFANIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maresca Marco e Larosa Valerio, come da procura in atti CONTRORICORRENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA e FRATTINI GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATE avverso: sentenza nr. 3787/2021 della Corte di Appello di Roma pubblicata in data 21.05.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza