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Ordinanza — n. 15084/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax decision due to appellate court's failure to provide independent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15084/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal, quashing the Regional Tax Commission's decision for lack of independent reasoning. The Regional Commission merely referenced the first-instance judgment without critically evaluating the appellant's arguments or the specific grounds of the tax authority's appeal. Consequently, the court ruled that an appellate judgment cannot rely solely on a 'relationem' to a lower decision without its own critical assessment of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: An appellate judgment is void if it lacks independent reasoning and merely adopts the first-instance decision without a critical examination of the appeal's grounds.

Parole chiave

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appellate judgment lack of reasoning relationem tax appeal independent assessment quashing decision procedural nullity procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Questa Corte ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 1, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 d.lgs. n. 546/1992
Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Art. 54 d.lgs. n. 546/1992
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27112 del 2018
Cass. n. 20883 del 2019
Cass. n. 2397 del 2021
22-03-2022 -3- da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame» (Cass. n. 2397 del 2021).
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso 22255-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MINUTI SALVATRICE MARIA TINDARA; - intimata - avverso la sentenza n. 1184/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 5 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto da dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Salvatrice Maria Tindara Minuti contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno 2009, aveva determinato maggiori ricavi e recuperato a tassazione maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. La CTR così testualmente motivava:

«Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio. Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata. Infatti, la Commissione condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.

Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza degli argomenti dedotti da resistente in primo grado, che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata. Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello». Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Ric. 2021 n. 22255 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata era affetta da motivazione meramente apparente, in quanto si esauriva in un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, di modo che risultava impossibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dalla CTR per pervenire al rigetto dell'appello dell'Ufficio. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» (Cass.n. 27112 del 2018; conf.

Cass n. 20883 del 2019). Analogamente, si è osservato che «La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così Ric. 2021 n. 22255 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame» (Cass. n. 2397 del 2021).

Orbene, come si evince dall'esame della motivazione della sentenza impugnata, sopra testualmente riprodotta, il giudice di appello ha espresso la propria condivisione nei riguardi della sentenza di primo grado senza riportare ed esaminare i motivi di appello formulati dall'Ufficio, trascritti nel ricorso per cassazione, ed omettendo di effettuare una autonoma valutazione critica del contenuto della decisione. Risulta inoltre incomprensibile il passaggio della motivazione in cui la CTR afferma «Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata».

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022. Il P