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Ordinanza — n. 15081/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling tax debt prescription is decennial, not quinquennial, per Supreme Court precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15081/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had partially dismissed a taxpayer's claim. The lower court had incorrectly applied a five-year prescription period to a tax debt, whereas the Supreme Court established that such debts prescribe over ten years. Consequently, the court annulled the lower decision and remanded the case for a new ruling based on the correct statutory prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 2953 c.c.: The expiration of the opposition term for tax collection acts does not convert a shorter statutory prescription period into the ordinary decennial term; tax debts remain subject to the specific prescription rules applicable to their nature.

Parole chiave

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tax prescription period decennial vs quinquennial fiscal debt statute of limitations Supreme Court precedent tax collection acts remand for retrial civil procedure code tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod.
Art. 2953 c.c.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
22-03-2022 -2- Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 83 del d.l. n. 18/2020
Art. 36 del d.l. n. 23/2020
22-03-2022 -2- Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2946 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ., per non avere la CTR correttamente interpretato la pronuncia delle Sezioni Unite n.
art. 2953 c.c
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».
art. 2953 cod. civ
conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23397 del 2016
Cass. n. 32308 del 2019
Cass. n. 15244 del 2020
Cass. n. 15244 del 2020).
Cass. n. 11760 del 2019
Nel solco di tale pronuncia Cass. n. 11760 del 2019 ha ribadito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26288-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRA I E E DEL 'I ERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FUSTI .T .0 CLAUDIA; - intimata - avverso la sentenza n. 18/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata 1'08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. „........7( Rilevato che Con sentenza depositata 1'8 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmente l'appello proposto da Claudia Fusillo avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito del mancato pagamento di due cartelle. Riteneva la CTR che per la cartella n. 02720110003906456000, relativa ad IRPEF, notificata il 29 settembre 2011, fosse maturato il termine quinquennale di prescrizione, essendo avvenuta la notifica dell'intimazione di pagamento in data 31 gennaio 2017; ciò in quanto - secondo il giudice di appello - alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, tutte le cartelle di pagamento, senza alcuna distinzione con riguardo all'ente impositore, si prescrivono in cinque anni.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020.

Ric. 2020 n. 26288 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ., per non avere la CTR correttamente interpretato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, restando il termine di prescrizione ancorato alla natura del credito azionato ed essendo quindi decennale per i tributi erariali. Il ricorso è fondato. Va anzitutto rammentato che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019; conf.

Cass. n. 15244 del 2020). Le Sezioni Unite di questa Corte, con la menzionata sentenza n. 23397 del 2016, hanno affermato che «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per Ric. 2020 n. 26288 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». Nel solco di tale pronuncia Cass. n. 11760 del 2019 ha ribadito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. nella I. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ., operante per i tributi iscritti a ruolo).

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi avendo ritenuto prescritto il credito IRPEF per il decorso del termine quinquennale tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento, senza considerare che, trattandosi di tributi erariali, la prescrizione è decennale in quanto correlata alla natura del credito. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 26288 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2