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Ordinanza — n. 15080/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax tribunal decision for apparent lack of reasoning violating constitutional minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15080/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Tribunal's decision which had dismissed a taxpayer's appeal against a tax assessment. The taxpayer argued the lower court's reasoning was merely apparent and failed to explain its logical basis for rejecting the appeal. The court found the decision violated constitutional standards by offering no substantive justification, ruling that such a lack of clear reasoning renders a judgment null and void.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to make the judge's logical foundation perceptible to the parties or the court.

Parole chiave

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apparent motivation constitutional minimum tax tribunal decision nullity of judgment lack of reasoning contenzioso tributario ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Considerato che: Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa Ric.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., disposta dall'art. 54 del d.l.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
artt. 111 Cost
civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, nn.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
22-03-2022 -2- applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, stante la dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec prima del 1° giugno 2016.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 8053/2014
Cass., Sez. U., n. 22232/2016
Cass. n. 13977/2019
Cass. n. 13977/2019); Ric.
Cass n. 9097/2017
civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097/2017).
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Testo completo

r1•1 ORDINANZA sul ricorso 25727-2020 proposto da: DE VIDO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della COR1E di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO ZAMPESE; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (CT. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, - intimata - avverso la sentenza n. 1477/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 20 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto dalla De Vido s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società contribuente contro cartella di pagamento relativa ad IRAP per l'anno d'imposta 2011. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992. Deduce la ricorrente la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da motivazione meramente apparente, avendo la CTR omesso di enunciare in modo comprensibile le ragioni della decisione.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa Ric. 2020 n. 25727 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, stante la dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec prima del 1° giugno 2016. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Va ribadito che: - «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014); - «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977/2019); Ric. 2020 n. 25727 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- - «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097/2017). La motivazione della sentenza impugnata si risolve nelle seguenti testuali affermazioni:

«1. L'eccezione d'inammissibilità è da confermarsi, in quanto il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti;

2. L'omissione della notifica, nella forma richiesta dal contribuente, non ha alcun rilievo oggettivo;

3. Gli altri argomenti risultano assorbiti da quanto sopra». È di tutta evidenza che siffatta motivazione non rende intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e percepibile il fondamento della decisione. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente» e ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale». In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa Ric. 2020 n. 25727 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022.