Cassation court allows appeal against tax decision for violating principle of correspondence between claim and ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding unpaid ICI taxes. The taxpayer argued that the lower court introduced new facts regarding non-payment not raised in the original complaint, violating the principle of correspondence between the claim and the ruling. The court agreed, holding that the lower judge examined facts outside the parties' pleadings without contradictorial proceedings, thereby infringing on the right of defense under Article 112 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 1 e 7 d.lgs. 546/1992: The tax judge cannot examine facts or qualifications extraneous to the parties' pleadings without contradictorial proceedings, as this violates the principle of correspondence between the claim and the ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A sul ricorso 16039-2020 proposto da: GARDEN SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCETIERIA della COR I E di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA ALBERTO CAFASI; - ricorrente - contro COMUNE DI PIZZO (VV); - intimato - avverso la sentenza n. 3542/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata 108/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.
Rilevato che: Con ricorso proposto dinanzi alla CTP di Vibo Valentia la Garden Sud s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Pizzo e relativo ad ICI per l'anno 2011. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso e la CTR della Calabria, dichiaratane l'ammissibilità, lo rigettava nel merito. Il giudizio di revocazione proposto dalla società contribuente si concludeva con la revoca della sentenza della CTR e con il rigetto dell'appello. Osservava la CTR, nella decisione resa 1'8 ottobre 2019, che, in fase rescissoria, doveva «comunque ritenersi non fondato l'appello ove si consideri che l'avviso di accertamento non contesta la mancata dichiarazione ma il mancato versamento dell'imposta».
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente, con ricorso dell'8 giugno 2020, ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. Il Comune di Pizzo non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, posto che i termini processuali nel periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rimasti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come previsto dagli artt. 83 del d.l. n. 18/2020 e 36 del d.l. n. 23/2020.
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. cív. e del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 546/1992. Sostiene che l'introduzione di una nuova motivazione («omesso Ric. 2020 n. 16039 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- versamento») a sostegno dell'avviso di accertamento impugnato («omessa o infedele dichiarazione») aveva determinato una palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato. Come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 4395 del 2020, pronunciata tra le medesime parti e avente ad oggetto l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall'Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato.
Ciò, peraltro, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazìoni delle parti in causa e dall'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità (Cass. n. 7393 del 2012). Nel caso in esame, il giudice di merito non si è limitato a dare della realtà fattuale, prospettata con il ricorso, una qualificazione giuridica diversa da quella alla stessa attribuita dalle parti, bensì ha, autonomamente, preso in considerazione un fatto, quale è l'omesso versamento dell'imposta, che era estraneo alla proposizione del ricorso e con riferimento al quale non si era instaurato alcun contraddittorio e, di conseguenza, le parti non erano state Ric. 2020 n. 16039 sez.
MT - ud. 22-03-2022 -3- poste in grado di interloquire, esercitando il proprio diritto di difesa. In tal caso, il giudice non si è limitato a dare della fattispecie una diversa qualificazione giuridica ma ha pronunciato oltre i limiti segnati dal petitum, posto in relazione con la causa petencli, prendendo in esame una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti, in tal modo prescindendo dall'effettiva esistenza di una manifestazione di volontà delle parti, sullo specifico punto. Ne consegue che l'esame da parte del giudice di un punto che può essere, in ipotesi, controverso ma che non è stato dedotto dalle parti e sul quale non si è realizzato il contraddittorio è in contrasto con la previsione di cui all'art. 112 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022. Il President