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Ordinanza — n. 15076/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows VAT agency appeal, ruling regular accounting books do not prove real transactions in fraud cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15076/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the VAT agency's appeal against a regional tax commission decision. The lower court had dismissed the company's claim by relying on its regular accounting books to prove the existence of transactions. The court ruled that regular bookkeeping is insufficient evidence when the tax authority proves the transactions were fictitious, shifting the burden back to the taxpayer to demonstrate the operations' reality.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2727, 2792 c.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: In VAT fraud cases involving fictitious operations, the tax authority must prove the objective and subjective non-existence of the transaction, and the taxpayer's regular accounting records do not suffice to prove the actual occurrence of the business activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT fraud fictitious operations burden of proof accounting records tax evasion subjective non-existence Cassazione esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2792 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17619 del 2018
Cass. n. 27566 del 2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6303-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GM ELETTRONICA SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 4056/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 3 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla G.M. ELETTRONICA s.r.l. contro l'avviso di accertamento con il quale, a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, contestava alla società contribuente l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e recuperava a tassazione IVA indebitamente sottratta nell'anno d'imposta 2009.

La CTR, dopo aver enunciato taluni principi in tema di ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto che, avendo la società contribuente regolarmente tenuto le scritture contabili, incombeva sull'Amministrazione finanziaria l'onere - che l'Ufficio non aveva assolto - di dimostrare che l'operazione sottesa alle fatture non era mai stata posta in essere. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2792 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente dato rilievo alla Ric. 2020 n. 06303 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- circostanza che la società contribuente avesse regolarmente tenuto le scritture contabili, ponendo di conseguenza a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e omettendo di valutare gli elementi in tal senso addotti dall'Ufficio.

Il ricorso è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, «In tema di Iva, una volta assolta da parte dell'amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una «cartiera» o una società «fantasma») dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'iva e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Cass. n. 17619 del 2018).

Analogamente, «In tema di iva, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in Ric. 2020 n. 06303 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (Cass. n. 27566 del 2018). Nel caso di contestazione di fatturazione di operazioni inesistenti (tanto oggettivamente quanto soggettivamente) costituisce dunque dato acquisito che la regolarità formale della contabilità non assume alcun valore probatorio, posto che essa si basa su fatture utilizzate allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia e che sono quindi mera espressione cartolare di eventi non avvenuti o di operazioni rese da un soggetto diverso da quello che ha effettuato l'operazione rappresentata nelle fatture.

Ha dunque errato la CTR nell'attribuire rilevanza alla circostanza che la società contribuente avesse regolarmente tenuto le scritture contabili, omettendo nel contempo di esaminare e valutare le specifiche circostanze riportate nell'avviso di accertamento (trascritto in ricorso) e nel correlato processo verbale di constatazione al fine di verificare se le stesse integrassero la prova, anche presuntiva, posta a carico dell'Ufficio con conseguente spostamento sul contribuente dell'onere della prova contraria. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 06303 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 ma