Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15075/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by requalifying omitted fact examination as procedural nullity under Art. 112 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15075/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that had omitted to rule on the inadmissibility of photocopies of notification notices. The court found that the lower body failed to examine two critical facts: the non-conformity of the notification copies and the uninhabitable nature of the land. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for retrial in a differently composed commission.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: The Court may requalify an appeal ground alleging omitted examination of a decisive fact as a violation of the principle of contradiction and procedural nullity when the lower court failed to address a fact autonomously raised by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted examination of fact procedural nullity principle of contradiction tax appeal cassation requalification of appeal ground procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento requisiti di motivazione regolamento Bruxelles I bis

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., prospetta, in realtà, un vizio di ordine processuale, correlato alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza, sussumibile nel paradigma dell'art.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Considerato che: Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
civ., prospetta, in realtà, un vizio di ordine processuale, correlato alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza, sussumibile nel paradigma dell'art.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25714 del 2014
Cass. n. 4036 del 2014
civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 4036 del 2014, Cass.
Cass. n. 25557 del 2017
4036 del 2014, Cass. n. 25557 del 2017).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16785-2019 proposto da: MORELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI CONSOLI 11, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA LICOPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA DANIELA RENDA; - ricorrente- contro COMUNE DI BRIATICO, CE.R.IN. SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 3888/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 26 novembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l'appello proposto da Vincenzo Morelli avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'ingiunzione con la quale la CE.R.IN. s.r.l. aveva richiesto il pagamento delle somme dovute dal Morelli in relazione a tre avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Briatico. Così testualmente motivava la CTR: «Il contribuente impugna la sentenza in epigrafe, che ha respinto un ricorso avverso un'ingiunzione di pagamento ICI.

Nessuno ha controdedotto. L'appello ripropone il tema della carenza di motivazione dell'atto impugnato, riguardo ai presupposti impositivi. Esso è infondato e va respinto, atteso che l'ingiunzione di pagamento non deve recare altra motivazione, se non il richiamo all'atto di accertamento presupposto, ritualmente notificato». Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Comune di Briatico e la CE.R.IN. s.r.l. sono rimasti intimati. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente che la CTR aveva omesso di pronunciarsi in merito alla doglianza sollevata dal contribuente relativa alla inutilizzabilità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione impugnata, depositate in giudizio dal Ric. 2019 n. 16785 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- concessionario per la riscossione ai fini della dimostrazione della notifica, nonostante il disconoscimento della conformità all'originale.

La censura, previa riqualificazione, è fondata. Il ricorrente, invero, pur evocando il parametro normativo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., prospetta, in realtà, un vizio di ordine processuale, correlato alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza, sussumibile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Va, al riguardo, rammentato che «La differenza fra l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione» (Cass. n. 25714 del 2014).

La riqualificazione del motivo di impugnazione è consentita a questa Corte, in virtù del principio di diritto secondo cui «L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 4036 del 2014, Cass. n. 25557 del 2017). Tanto premesso, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riprodotto nel ricorso per cassazione i passaggi essenziali della memoria depositata in primo grado e Ric. 2019 n. 16785 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- dell'atto di appello da cui si evince che il contribuente aveva contestato sin dal primo grado di giudizio la conformità all'originale delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di accertamento presupposti dalla ingiunzione impugnata. Su tale questione la CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, concernente la dedotta inedificabilità dei terreni con conseguente illegittimità della pretesa impositiva.

Anche questo motivo è fondato. Risulta dal ricorso che il contribuente con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e con il successivo appello aveva contestato (anche) nel merito la pretesa impositiva deducendo l'inedificabilità dei terreni. Tale circostanza di fatto non è stata esaminata dalla CTR. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22