Cassation court dismisses appeal on car custody fees, ruling evidence disproves gratuitous deposit presumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision against the car custody fee claim. The appellant argued for violation of procedural rules and the presumption of gratuitous deposit, but the court found the appellate court correctly established that the car occupied a space otherwise available for business operations. Consequently, the court determined the evidence disproved the claim of gratuitous deposit and the procedural objections were unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 1767 cod. civ.; Art. 91 cod. proc. civ.: The presumption of gratuitous deposit is rebutted when the deposited item occupies space otherwise available for the depositor's business activities, and the court may apply the principle of litigation costs based on the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16586-2021 proposto da: GRESTI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TACITO n. 90, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE VACCARO, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI SAPIENZA; - ricorrente - contro F&C SERVICE di CALVO CORRADO & C. S.A.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 4402/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 23/12/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. Sebastiano Gresti venne convenuto in giudizio dalla F&C Service S.a.s. di Corrado Calvo, con la quale aveva stipulato un contratto di affitto dell’azienda, sita in Catania, avente ad oggetto l’attività di riparazione di parti meccaniche di autoveicoli e gli venne affinché fosse condannato al pagamento del compenso per la custodia dell’autovettura, di proprietà dello stesso Gresti, che era ivi allocata.
La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di Catania. Sebastiano Gresti interpose impugnazione e la sentenza di prime cure, nel contraddittorio con la F&C Service S.a.s. venne rigettato dal Tribunale di Catania, con sentenza n. 4402 del 23/12/2020. Avverso la sentenza d’appello ricorre con tre motivi il Gresti. La F&C Service S.a.s. di Corrado Calvo è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta infondatezza e, comunque, di manifesta inammissibilità, dell’impugnazione è stata ritualmente comunicata.
Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso censura come segue la sentenza del Tribunale, quale giudice d’appello. Il primo motivo è per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. in relazione ai nn. 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il secondo motivo è per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1767 cod. civ. in tema di presunzione di gratuità del deposito. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Il terzo, e ultimo, motivo, è di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Essi restano confinati alla confutazione del giudizio di fatto, anche nella parte in cui si contesta la motivazione apparente.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che comunque l’autovettura del Gresti aveva occupato uno spazio altrimenti disponibile nell’autofficina, al fine dell’effettuazione dell’attività tipica di riparazione delle autovetture e detto spazio avrebbe potuto essere, quindi, destinato ad altri impieghi fruttiferi. L’approdo è stato raggiunto sulla base delle risultanze della prova per testi, dalla quale era emerso che il detto spazio non poteva essere utilizzato per collocazione delle autovetture da riparare, e risultava, inoltre, provato che la società affittuaria aveva chiesto al Gresti di rimuovere l’autovettura.
Il ricorso di legittimità, inoltre, non censura in alcun modo l’affermazione della sentenza d’appello che esclude che il deposito potesse, nella specie, ritenersi gratuito, in conformità del disposto dell’art. 1767 cod. civ., in quanto, afferma il giudice del merito, non risultava in alcun modo che la vettura fosse stata lasciata in autofficina dal Gresti affinché potesse essere riparata. Ne consegue la non decisività della censura relativa all’onere della prova. La censura in punto di spese di lite è, infine, meramente apodittica, avendo il Tribunale correttamente applicato il principio della regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., e non avendo il ricorrente mosso alcuna specifica censura in punto di determinazione delle voci.
Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 16586/2021 Numero sezionale 2942/2022 Numero di raccolta generale 15029/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, non risultando la F&C Service di Calvo Corrado & C.
S.a.s. costituita in causa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente Enrico Scoditti F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r