Court allows appeal against bank liability, finding insurer's negligence in mailing non-transferable check contributed to loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's finding of bank negligence but allowed the appeal regarding the insurance company's liability. The bank had paid a non-transferable check via ordinary mail, which was later cashed by a fraudulent holder, causing the insurer to pay the apparent beneficiary. The court ruled that the insurer's voluntary exposure to risk by mailing the check constituted a necessary antecedent to the damage, creating concurrent fault with the bank's identification error. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial to apportion liability between the two parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1227, first paragraph, Civil Code; The voluntary exposure to risk by mailing a non-transferable check via ordinary postal service constitutes a necessary antecedent to the damage, establishing concurrent fault with the bank's negligence in identifying the holder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10482/2021 proposto da: Crédit Agricole Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcello Prestinari, 13 presso lo studio dell’Avvocato Saverio Gianni che la rappresenta e difende con l’Avvocato Gianni Solinas per procura speciale in calce al ricorso F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10482/2021 Numero sezionale 4146/2022 Numero di raccolta generale 15025/2022-ricorrente - Data pubblicazione 11/05/2022 Contro Tua Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall’Avvocato Maurizio Silimbani per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Parma, n. 133/2021 pubblicata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Cons. Laura Scalia.
RILEVATO CHE 1. Crédit Agricole Italia S.p.A. ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Parma, in accoglimento dell’appello proposto da Tua Assicurazione S.p.A., ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 1 del 2017, ha condannato la ricorrente al pagamento in favore della compagnia di assicurazioni della somma di euro 2.250,00 oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento danni ex art. 43 L.A. − per avere, la banca negoziatrice, incautamente pagato l’assegno di traenza (n. 2100514152-09), cui era stata apposta la clausola di non trasferibilità e che la compagnia di assicurazioni aveva inviato tramite il servizio postale – per un importo pari a quanto riconosciuto all’apparente beneficiario, tale Francesco Panebianco, nella necessità della traente di ripetere il pagamento in favore del reale beneficiario.
2. Resiste con controricorso la compagnia di assicurazioni. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10482/2021 Numero sezionale 4146/2022Numero di raccolta generale 15025/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 CONSIDERATO CHE 3. Con unico motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. per avere, il tribunale, escluso ogni responsabilità della compagnia di assicurazione nella determinazione del danno, non considerando, quale antecedente causale necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo della banca negoziatrice nella identificazione del beneficiario, l’intervenuta spedizione per posta ordinaria dell’assegno.
4. La controricorrente, dal suo canto, fa invece valere l’inammissibilità dell’avverso mezzo per non avere la ricorrente censurato il merito dell’attribuzione della responsabilità, accertata nell’impugnata sentenza nella misura del 100% in capo alla banca, e per avere il giudice dell’impugnata sentenza fatto applicazione della norma sulla causalità, di cui si denuncia la violazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo ogni elemento di giudizio bastevole a stabilire l’integrale responsabilità della banca. Nel merito Tua Assicurazioni deduce la non applicabilità alla ipotesi di specie, relativa ad assegno falsificato nel nome del beneficiario in ragione dell’agevole rilevabilità della contraffazione da parte della banca, di SU n. 9769 del 2020 la cui violazione è invece dedotta in ricorso.
5. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto in applicazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale: «la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito F i r m a t o D a :
D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10482/2021 dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi Numero sezionale 4146/2022Numero di raccolta generale 15025/2022 degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un anteData pubblicazione 11/05/2022cedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (Cass., Sez.
Un., 26/05/2020, n. 9769; in termini, sul principio: Cass 16/11/2020, n. 25873; Cfr. Cass. n. 906 del 2022). La censura portata nel proposto mezzo attiene, ammissibilmente e correttamente, al giudizio di responsabilità là dove il tribunale ha ritenuto quella della banca negoziatrice in punto di identificazione del beneficiario del titolo senza apprezzare, in applicazione dell’indicato principio ed in corretta interpretazione della norma (art. 1227, primo comma, c.c.), invece mancata, la concorrente condotta, ed i relativi profili di colpa, della compagnia di assicurazione che ha provveduto alla spedizione per posta ordinaria del titolo poi incassato presso l’istituto negoziatore dall’apparente titolare.
6. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 13 aprile 2022. Il Presidente Mauro Di Marzio F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P