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Ordinanza — n. 15012/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to notify the opposing party and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15012/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Monica Portioli against the Second Instance Court's judgment inadmissible. Portioli argued for damages regarding unpaid invoices and equipment malfunction, but the opposing company, DE. CA. Food S.r.l., was not properly notified of the appeal. The court ruled that the appeal lacked the necessary procedural formality because the opposing party remained unsummoned, rendering the proceedings void.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the opposing party has not been duly notified, as the court lacks jurisdiction to hear the case without proper service.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of notification procedural defect service of process court of cassation recupero dei costi procedure di ricorso ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il secondo motivo, proposto per vizio motivazionale, è pure esso inammissibile: la censura non rispetta l’art. 366, comma 1, n.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 2598 cod. civ
La censura sull’ammontare del risarcimento (ossia sul quantum), che sarebbe spettato ai sensi dell’art. 2598 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11329 del 26/04/2019
Esso pure, come i primi due, deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7342-2021 proposto da: PORTIOLI MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CESARE FERRERO di CAMBIANO n. 82, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO AVAGLIANO, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro DE. CA. FOOD S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 3314/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7342/2021 Numero sezionale 2934/2022 Numero di raccolta generale 15012/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. Monica Portioli, quale titolare di un esercizio commerciale concluse un accordo con la DE.

CA. Food S.n.c. (ora S.r.l.) per la fornitura di orzo e caffè, con contestuale concessione in comodato d’uso di erogatore, doppio o triplo, per bevande liofilizzate calde. La De. CA. Food. S.n.c., a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, chiese ed ottenne due decreti ingiuntivi, che vennero opposti dalla Portioli dinanzi al Giudice di Pace, che si dichiarò incompetente per valore. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Forlì questi accolse in parte le opposizioni, condannando comunque la Portioli al pagamento di oltre cinquemila duecento euro per i due decreti ingiuntivi e rigettò le domande riconvenzionali della Portioli per concorrenza sleale e per malfunzionamento degli erogatori.

La Portioli propose appello alla Corte d’Appello di Bologna. La Corte Territoriale, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha rigettato l’impugnazione. La Portioli ricorre avverso la sentenza d’appello con atto affidato a tre motivi. Il ricorso è stato notificato alla DE. CA. Food. S.r.l. il 5/03/2021, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 8/01/2021, ma la detta società è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore di manifesta infondatezza e, comunque, di manifesta inammissibilità dell’impugnazione è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Ric. 2021 n. 07342 sez. M3 - ad. 17-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7342/2021 Numero sezionale 2934/2022 Numero di raccolta generale 15012/2022 I tre motivi di ricorso concernono: il primo la violazione e falsa Data pubblicazione 11/05/2022 applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell’art.2598 cod. civ., il secondo motivo l’omesso esame di circostanza di fatto, con riferimento al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, del codice di rito e il terzo la mancata compensazione delle spese di lite.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto, sotto le spoglie della violazione di legge, esso tenta di censurare la valutazione della deposizione testimoniale del teste Colantonio e in generale dell’istruttoria e pertanto esso è volto a censurare il giudizio di fatto operato dal giudice di merito in punto di insussistenza di atti di concorrenza sleale da parte della DE. CA. Food S.r.l. in danno della Portioli. La censura sull’ammontare del risarcimento (ossia sul quantum), che sarebbe spettato ai sensi dell’art. 2598 cod. civ. è assorbita dal rigetto di quella sulla stessa sussistenza dell’illecito (an).

Il secondo motivo, proposto per vizio motivazionale, è pure esso inammissibile: la censura non rispetta l’art. 366, comma 1, n. 6 con riferimento ai documenti indicati che recherebbero il fatto omesso. Nel resto il motivo chiede la rivalutazione di circostanze già diffusamente valutate dal giudice dell’impugnazione di merito. Il terzo motivo del ricorso verte sulla mancata compensazione spese di lite. Esso pure, come i primi due, deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11329 del 26/04/2019 Rv. 653610 - 01:

«In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.») alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità.

Ric. 2021 n. 07342 sez. M3 - ad. 17-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 7342/2021 Numero sezionale 2934/2022 Numero di raccolta generale 15012/2022 Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile.Data pubblicazione 11/05/2022 Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, non risultando la DE.

CA. Food S.r.l. costituita in causa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente Enrico Scoditti Ric. 2021 n. 07342 sez. M3 - ad. 17-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R