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Ordinanza — n. 15003/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates regional decision for missing first-instance argument examination and upholds appeal timeliness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15003/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the late filing of the second instance but allowed the claim that the regional tribunal failed to examine specific first-instance requests. The court found the appeal timely due to a statutory six-month suspension period for tax disputes enacted in April 2017. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the regional tribunal to address the unexamined merits.

Regesto Legislator

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d.L. 24/04/2017 n. 50, art. 11, comma 9; The court must examine all substantive requests presented in the first instance; failure to do so renders the second-instance judgment void and requires remand.

Parole chiave

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Italian tax procedure second instance appeal missing first instance examination statutory suspension period quashing and remand tax dispute timeliness constitutional minimum reasoning assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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d. L. del 24/04/2017 n. 50
art. 112 c.p.c.
8053/2014); - va poi esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale ci si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c. e del procedimento ex art.
art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
e del procedimento ex art. 360 c.
art. 112 c.p
8053/2014); - va poi esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale ci si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SS.UU, sent. n. 8053/2014
“minimo costituzionale” (Cass. SS.UU, sent. n. 8053/2014); - va poi esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale ci si duole della nullità della sentenza impugnata ex art.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22802/2021 proposto da ALBATROS 1973 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Giuseppe Ferraro (PEC: giuseppe.ferraro@avvocaticl.legalmail.it) – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) F i r m a t o D a :

N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 4349/07/21 depositata in data 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2012 emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a sei motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - va preliminarmente affrontata la questione posta con il sesto motivo di ricorso, che deduce la mancata disamina da parte della CTR dell’eccezione proposta dalla società contribuente relativamente alla tardività dell’appello dell’Ufficio; - tal motivo è infondato, poiché in questo caso, come correttamente eccepito in controricorso, ha operato la previsione di cui al d.

L. del 24/04/2017 n. 50, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il cui art. 11 (rubricato “definizione agevolata delle controversie tributarie”) prevedeva al comma 9 che “per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”; Cons Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - poiché la sentenza della CTP di Caltanissetta risulta depositata in data 10 gennaio 2017, il termine per la sua impugnazione veniva a scadenza il 10 luglio 2017, ma in forza della sospensione, avente durata sino al 30 settembre 2017, l’appello proposto il 29 agosto 2017 risulta tempestivo; - per ragioni di speditezza può ora esaminarsi per primo il terzo motivo di ricorso; - esso, che risulta articolare una censura puramente motivazionale, è infondato e va quindi rigettato, essendo il tenore della motivazione resa dalla CTR ben rispettoso del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass. SS.UU, sent. n. 8053/2014); - va poi esaminato il quinto motivo di ricorso, con il quale ci si duole della nullità della sentenza impugnata ex art. 112 c.p.c. e del procedimento ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata mancato di pronunciarsi sulle domande proposte in primo grado dalla società contribuente; - il motivo è fondato; - invero, le ragioni di merito esposte dalla contribuente nel ricorso introduttivo indubbiamente non sono state esaminate dalla CTR, come si evince dalle trascrizioni operate nel ricorso in questa sede; - sul punto quindi la sentenza è cassata con rinvio alla CTR; tal giudice in sede di rinvio dovrà quindi operare l’accertamento di fatto sulle circostanze addotte a confutazione dell’atto impositivo impugnato; - i restanti motivi, all’esito della decisione che precede, sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere; p.q.m.

Cons Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22802/2021 Numero sezionale 3111/2022 Numero di raccolta generale 15003/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 rigetta il sesto e il terzo motivo di ricorso; accoglie il quinto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittim