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Ordinanza — n. 15002/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed Agency of Revenue appeal against Regional Tax Commission's ruling on property rental income classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15002/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Agency of Revenue's appeal against a Regional Tax Commission decision regarding the rental income classification of a property. The Agency argued the Commission failed to provide sufficient motivation under civil procedure rules, while the Commission maintained its decision was based on specific technical evaluations of the DOCFA procedure. The court ruled that the Commission's reasoning was adequate because it correctly identified the procedural context and technical discrepancies, thereby upholding the original administrative ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 360-bis c.p.c.: In tax assessments involving the DOCFA procedure, the administrative body satisfies the motivation requirement by citing objective data and the assigned class unless factual elements contested by the taxpayer were ignored or significant value discrepancies require detailed explanation.

Parole chiave

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tax assessment appeal cassation procedure motivation requirement DOCFA procedure rental income classification administrative reasoning tax litigation stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
210 del 2015, che pure si assume erroneamente applicata dalla CTR negli stessi termini di cui sopra; - i ridetti due motivi sono inammissibili, in relazione al disposto dell’art. 360 bis, cod.
Art. 360-bis c.p.c.
210 del 2015, che pure si assume erroneamente applicata dalla CTR negli stessi termini di cui sopra; - i ridetti due motivi sono inammissibili, in relazione al disposto dell’art. 360 bis, cod.
R.D.L. n. 653 del 1939
8053/2014); - il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni che regolano il catasto edilizio urbano, quali il r.d.l. n. 653 del 1939, il d.
D.Lgs. n. 514 del 1948
D.P.R. n. 1142 del 1949
514 del 1948, il d.P.R. n. 1142 del 1949, l’art.
Art. 11 del D.L. n. 70 del 1988
1142 del 1949, l’art. 11 del d.
D.M. n. 701 del 1994
L. n. 210 del 2015

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU sent. n. 8053/2014
“minimo costituzionale” (Cass. SS.UU sent. n. 8053/2014); - il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni che regolano il catasto edilizio urbano, quali il r.d.l.
Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12777
civ.; - questa Corte ripetutamente ha chiarito (Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12777;
Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065
Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497
6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass.
Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237
12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass.
Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394
23237; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394) come in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23274/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio provinciale di Roma Territorio in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) – ricorrente – Contro MERCK SERONO s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Beatrice Fimiani (PEC: beatrice.fimiani@legalmail.it) F i r m a t o D a :

N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23274/2021 Numero sezionale 3112/2022 Numero di raccolta generale 15002/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 809/11/20 depositata in data 11/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento che rettificava la rendita catastale di immobili cat. D/8 in Roma, piazza del Pigneto 8B; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; la società resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per inesistenza e carenza della motivazione ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - il motivo, che in concreto propone una censura meramente e puramente motivazionale, è infondato, risultando la motivazione qui presente e ponendosi la stessa ben al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass. SS.UU sent. n. 8053/2014); - il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni che regolano il catasto edilizio urbano, quali il r.d.l. n. 653 del 1939, il d. Lgs. n. 514 del 1948, il d.P.R. n. 1142 del 1949, l’art. 11 del d. L. n. 70 del 1988, il d. M. n. 701 del 1994 che si assumono esser state violate dalla CTR che ha ritenuto difettoso l’atto impugnato quanto a motivazione; Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23274/2021 Numero sezionale 3112/2022 Numero di raccolta generale 15002/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 2015, che pure si assume erroneamente applicata dalla CTR negli stessi termini di cui sopra; - i ridetti due motivi sono inammissibili, in relazione al disposto dell’art. 360 bis, cod. proc. civ.; - questa Corte ripetutamente ha chiarito (Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12777;

Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394) come in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso; - e in questo caso, la CTR con motivazione ampia e logica ha correttamente annullato l’atto impugnato (del quale a pag. 7 trascrive ampiamente la motivazione) in quanto lo ha ritenuto “ancorato a considerazioni del tutto generiche, totalmente dimentiche delle stringenti valutazioni sulle quali, invece, deve essere basata la variazione della rendita proposta dal contribuente, secondo la normativa vigente in materia” (pag. 8 Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 23274/2021 Numero sezionale 3112/2022 Numero di raccolta generale 15002/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 della sentenza); ancora, la CTR ha illustrato come non era possibile aderire alle contestazioni dell’Ufficio riguardo la DOCFA presentata dalla società contribuente nell’anno 2010, poiché diverso era il “quadro normativo” (ancora pag. 8 punto 1.2); - pertanto, il ricorso va rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre ad euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, cpa ed iva di legge che pone a carico di parte so