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Ordinanza — n. 15001/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed taxpayer's appeal regarding administrative detention notice notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision to reject a taxpayer's challenge to an administrative detention notice. The taxpayer argued that photographic copies of payment orders were inadmissible evidence because they were not formally disavowed as non-conforming to the originals. The court found the taxpayer's objection insufficient because it lacked the required specificity regarding the documents and their discrepancies with the originals.

Regesto Legislator

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Art. 2719 c.c.; Art. 26 D.P.R. n. 602/1973: The judge is not bound by a taxpayer's disavowal of the conformity of photographic copies to the originals and may assess their representative efficacy, provided the disavowal is specific and formal.

Parole chiave

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administrative detention notice photographic copy evidence disavowal of conformity tax collection procedure specificity requirement objection sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2719 c.c.
28702 del 18/10/2021), cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c..: in particolare, in tema di prova Cons.
Art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
602 del 1973 in relazione all’art. 360 c.
artt. 2719 c.c
art. 2719 c.c
28702 del 18/10/2021), cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c..: in particolare, in tema di prova Cons.
art. 215 c.p
2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. VI, ord. N. 28702 del 18/10/2021
Cass., Sez. 3, 21 aprile 2010, n. 9439
Cass., Sez. 3, 21 novembre 2011, n. 24456
Cass., Sez. 3, 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 16998
Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902
16998, la quale ultima pronuncia espressamente afferma che il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia; da ultimo, vedasi anche Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902).
Cass. n. 4053 del 2018
Cass. n. 1974 del 2018
e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione"; in termini, Cass. n. 1974 del 2018, che richiama Cass.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019
da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019, Rv.
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017); - pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra indicati; p.q.m.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 22688/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) – ricorrente – Contro DASCOLA LEANDRO - intimato - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22688/2021 Numero sezionale 3110/2022 Numero di raccolta generale 15001/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 435/05/21, depositata in data 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - il contribuente sig. Dascola Leandro ricorreva avverso un preavviso di fermo amministrativo notificatogli a seguito di cartelle di pagamento per IRPEF 2001, delle quali contestava la notificazione nei suoi confronti quali atti presupposti; - la CTP accoglieva il ricorso; tal pronuncia era impugnata dal riscossore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto qui intimato; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto inidonea ai fini probatori la produzione della documentazione attestante l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in copia, a fronte del disconoscimento asseritamente operato dal contribuente; - il motivo è fondato; - vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte (in ultimo vedasi Cass.

Sez. VI, ord. N. 28702 del 18/10/2021), cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c..: in particolare, in tema di prova Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22688/2021 Numero sezionale 3110/2022 Numero di raccolta generale 15001/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive" (Cass., Sez. 2, 30 dicembre 2009, n. 28096;

Cass. Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 14416; si veda anche Cass., Sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale; vedasi anche Cass., Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione); - inoltre, quanto agli effetti, si è ripetutamente affermato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22688/2021 Numero sezionale 3110/2022 Numero di raccolta generale 15001/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (si vedano Cass., Sez. 3, 21 aprile 2010, n. 9439;

Cass., Sez. 3, 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 16998, la quale ultima pronuncia espressamente afferma che il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia; da ultimo, vedasi anche Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902). Orbene, nel caso in esame difetta anche il requisito di specificità del disconoscimento, effettuato dal contribuente, della conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti dall'agente della riscossione (da ultimo, Cass. n. 4053 del 2018, secondo cui "il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione"; in termini, Cass. n. 1974 del 2018, che richiama Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006), rilevandosi come la pronuncia gravata neppure riproduca i termini nei quali il contribuente, ai fini del disconoscimento, avrebbe formulato tal eccezione che andava proposta in sede di ricorso introduttivo e poi ribadito in fase di gravame (arg. da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019, Rv. 652710 - 01) e che la CTR non descrive né qualifica;

Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22688/2021 Numero sezionale 3110/2022 Numero di raccolta generale 15001/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 - in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art.2719 c.c., impone quindi che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018;

Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017); - pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra indicati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle s