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Ordinanza — n. 15000/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to distinguish facts between lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15000/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by SCA di Carmelo Salanitro & C. s.n.c. against the Court of Appeal of Catania inadmissible. The appellant argued that the lower court erroneously assumed the interruption of prescription regarding tax notices, but the Court found this argument indeducible under the 'double conformity' rule because the appellant failed to demonstrate factual differences between the first-instance and appellate decisions. Consequently, the Court ruled that the appeal must be dismissed and the appellant ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 348ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds deduced do not distinguish the factual basis of the first-instance decision from that of the appellate decision, violating the requirement of double conformity.

Parole chiave

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double conformity rule inadmissible appeal interruption of prescription factual distinction requirement art 348ter cpc tax collection notices supreme court cassation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 348ter c.p.c.
il vizio motivo è indeducibile, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., per cd.
Art. 360, first paragraph, no. 5 c.p.c.
“doppia conforme”, applicabile ratione temporis e sussistente nel caso di specie, non avendo la ricorrente in cassazione, come invece avrebbe dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 380bis c.p
con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; l’intimato Inps non ha svolto difese, depositando solo procura.
art. 348ter c.p
il vizio motivo è indeducibile, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., per cd.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774
5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774;
Cass. 6 agosto 2019, n. 20994
Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); 3.1.
Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053
in ogni caso, neppure si configura un fatto storico del quale sia stato omesso l’esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), avendolo anzi la Corte territoriale esaminato (al penultimo capoverso di pg.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30882-2020 proposto da: SCA DI CARMELO SALANITRO & C. SNC , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell'avvocato PIETRO PATERNO' RADDUSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIORGIO FINOCCHIARO; - ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPA , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERRETTA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30882/2020 Numero sezionale 2587/2022 Numero di raccolta generale 15000/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; - resistente - avverso la sentenza n. 220/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con sentenza 21 maggio 2020, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello di SCA di Carmelo Salanitro & C. s.n.c. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile l’opposizione al ruolo e agli atti esecutivi e rigettato nel resto il ricorso;

2. essa ha condiviso la qualificazione dell’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, anziché all’esecuzione, comportante inammissibilità della dedotta nullità assoluta della notifica delle cartelle (peraltro tutte notificate negli anni 2005 e 2006 e nella piena conoscenza della società ben prima dell’opposizione, per la presentazione nel 2009 e nel 2014 di specifiche istanze di rateizzazione del pagamento), con assorbimento di ogni altra questione al riguardo;

3. in riferimento alla pretesa contributiva dell’Inps, la Corte territoriale ha accertato l’interruzione della prescrizione con la notificazione delle intimazioni di pagamento validamente eseguite e con la comunicazione Ric. 2020 n. 30882 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30882/2020 Numero sezionale 2587/2022 Numero di raccolta generale 15000/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 di iscrizione ipotecaria (questa non oggetto di impugnazione nel merito), la cui irregolarità di notificazione ha ritenuto, prima ancora che infondata, inammissibile per tardiva deduzione;

4. con atto notificato il 23 novembre 2020 la società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui ha resistito Riscossione Sicilia s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c.; l’intimato Inps non ha svolto difese, depositando solo procura. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, quale l’erronea assunzione di interruzione della prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 13 ottobre 2007, in difetto dei requisiti di idoneità interruttiva (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il vizio motivo è indeducibile, ai sensi dell’art. 348ter c.p.c., per cd. “doppia conforme”, applicabile ratione temporis e sussistente nel caso di specie, non avendo la ricorrente in cassazione, come invece avrebbe dovuto per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774;

Cass. 6 agosto 2019, n. 20994); 3.1. in ogni caso, neppure si configura un fatto storico del quale sia stato omesso l’esame (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), avendolo anzi la Corte territoriale esaminato (al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), ma del quale la ricorrente contesta piuttosto la valutazione; Ric. 2020 n. 30882 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :

R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 30882/2020 Numero sezionale 2587/2022 Numero di raccolta generale 15000/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell’8 marzo 2022 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2020 n. 30882 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s