Cassation court remands case for hearing due to lack of decisive evidence under CPC articles 380 bis and 375.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the lower tribunal's order rejecting the lawyer's claim for unpaid fees. The tribunal found that the lawyer, despite the client's dissatisfaction, proceeded with enforcement actions exceeding the original mandate, making the excess costs the lawyer's responsibility under civil code provisions. The Court ruled that the written submissions failed to provide sufficient evidence to justify a decision in chambers, necessitating a remand for a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis, c.p.c.; Art. 375, n. 1 e 5, c.p.c.: When a cassation appeal lacks decisive evidence in the written record, the case must be remanded for public hearing rather than decided in chambers.
Parole chiave
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22660-2021 proposto da: ALLENA GIOVANNI PAOLO in proprio; - ricorrente - contro MGM IMMOBILIARE S.R.L.; - intimata - avverso l'ORDINANZA N. 219/2021 DEL TRIBUNALE DI NUORO, depositata il 16/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha rigettato la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv. Giovanni Paolo Allena aveva chiesto la condanna della MGM Immobiliare s.r.l. al pagamento del residuo compenso maturato nei confronti della stessa per le prestazioni professionali da lui rese in un giudizio volto al "recupero di un terreno dal Comune di Budoni". 1.2.
Il tribunale, in particolare, ha evidenziato che il ricorrente, dopo aver affermato che nonostante l'esito positivo della causa la cliente ne aveva lamentato l'inutilità e che, pertanto, "si era deciso di considerare definita la questione col solo acconto percepito", aveva dichiaratamente ammesso che, come eccepito dal resistente ("nonostante gli accordi, l'Allena ha comunque azionato il titolo"), aveva ritenuto di mettere in esecuzione il titolo, che conteneva statuizioni sui danni e le spese legali, "redigendo e notificando atto di precetto fino all'esecuzione" innanzi al tribunale. 1.3.
Secondo il tribunale, in tale situazione, trova applicazione l'art. 1711, comma 1°, c.c., per cui l'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, non assumendo rilievo la verifica ex post della conformità di tale atto agli interessi perseguiti dal mandante. 1.4. L'avv. Giovanni Paolo Allena, con ricorso notificato il 3/9/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.5. La MGM Immobiliare è rimasta intimata. 1.6. Il ricorrente ha depositato memoria.
2. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. Il Presidente Mario Bertuzzi WATA 10 CAPOULLIAIR G1101, 1 1 MAG 2022 L CANORA/1M