Cassation appeal dismissed for lack of decisive evidence; case remitted to public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Brindisi Tribunal's interlocutory order regarding attorney fees. The appellant, Mario Vergari, argued for the revocation of the order based on three grounds, while the respondent, Marcello Marasco, remained the opposing party. The court found the appeal lacked the decisive evidence required under Articles 380 bis and 375 of the Code of Civil Procedure, ordering the case to be remitted to a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 375 n. 1 e 5 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to present decisive evidence justifying a decision in chambers.
Parole chiave
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22309-2021 proposto da: VERGARI MARIO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ROSALBA GATTO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MARASCO MARCELLO; - intimato - avverso l'ORDINANZA N. 12214/2021 DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata 1'8/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in composizione collegiale, ha parzialmente accolto la domanda con la quale, a norma dell'art. 702 bis c.p.c., l'avv.
Marcello Marasco aveva chiesto la condanna di Mario Vergari al pagamento del residuo compenso maturato per le prestazioni professionali da lui rese in favore di quest'ultimo in un giudizio civile (definito con sentenza del 19/3/2015) ed in un procedimento penale, per la somma complessiva di C. 8.778,60, già comprensivo degli accessori. 1.2. Mario Vergari, con ricorso notificato il 26/8/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione dell'ordinanza. 1.3. Marcello Marasco è rimasto intimato.
2. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. Il Presidente Mario Bertu,zzi v t NEPG--"ir, iATA Clegt, 11 MAS 2012 R. ~cali" v Ric. 2021 n.