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Ordinanza Interlocutoria — n. 14923/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding municipal authorization vs. health certification for open coffin transport.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14923/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the lower court for a public hearing after finding the lower court's application of law insufficient. The appellant argued that regional laws require only a health certificate for transporting an open coffin, whereas the lower court incorrectly applied a national decree requiring municipal authorization. The court agreed that the regional provisions should prevail but deemed the lower court's reasoning inadequate to justify the decision.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 5 della I.r. n. 15 del 2011; Art. 11 comma 5 del regolamento regionale n. 7 del 2012: The transport of a body in an open coffin during the observation period requires only a health certificate of fitness for transport, without the need for prior municipal authorization.

Parole chiave

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open coffin transport municipal authorization health certification regional law supremacy funeral service liability ordinanza di necessità incostituzionale certificato sanitario donazione a causa di morte

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 285 del 1990
3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata perché il tribunale ha ritenuto che, a norma dell'art. 24 del d.P.R.
Art. 3, comma 5, della I.r. n. 15 del 2011
295 del 1990, il trasporto della salma a cassa aperta nel periodo di osservazione dev'essere oggetto di autorizzazione preventiva da parte del sindaco senza, tuttavia, considerare che le norme previste dall'art. 3, comma 5, della I.r. n. 15 del 2011 e dall'art.
Art. 11, comma 5, del regolamento regionale n. 7 del 2012
15 del 2011, dell'art. 11 del regolamento regionale n.
Art. 1 della I.r. n. 8 del 2019
15 del 2011, dell'art. 11 del regolamento regionale n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
12 delle preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata perché il tribunale ha ritenuto che, a norma dell'art.
Artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c.
La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Ric. 2021 n. 20075 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022
7 del 2012 Ric. 2021 n. 20075 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 prevedono espressamente, come confermato dall'interpretazione di tali norme operata dall'art.
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Testo completo

e ./( C 3 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20075-2021 proposto da: ONORANZE FUNEBRI BOFFANO S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato GIANNI MARIA SARACCO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI CUNEO, rappresentato e difeso dall'Avvocato DANIELA PERI e dall'Avvocato GIANCARLO FELICOLO per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA N. 360/2021 DEL TRIBUNALE DI CUNEO, depositata il 26/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla Onoranze Funebri Boffano s.r.l. nei confronti della sentenza di rigetto dell'opposizione che la stessa aveva proposto avverso l'ordinanza del Comune di Cuneo che le aveva ingiunto il pagamento della somma di C. 3.098,00 per aver eseguito, in data 16/10/2018, il trasporto di una salma "a cassa aperta" e in periodo di osservazione in assenza della prescritta autorizzazione del sindaco. 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la società opponente, su richiesta dei familiari, aveva eseguito il trasporto del cadavere di Maria Fiorella Fenocchio dall'Ospedale di Cuneo, dove era deceduta il 16/10/2018, fino alla Sala del Commiato di Alba, dov'era giunta alle ore 20,30, ha ritenuto che, a norma dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 285 del 1990, cui rinvia l'art. 8 della I.r.

Piemonte n. 15 del 2011, il trasporto del cadavere dev'essere autorizzato dal sindaco e che la certificazione medica, necessaria quando il trasporto avvenga nel periodo di osservazione, attiene soltanto al profilo sanitario dello stesso. 1.3. La Onoranze Funebri Boffano s.r.I., con ricorso notificato il 9/7/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, notificata il 10/5/2021. 1.4. Il Comune ha resistito con controricorso. 1.5. La società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della I.r. 15 del 2011, dell'art. 11 del regolamento regionale n. 7 del 2012 nonché dell'art. 12 delle preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata perché il tribunale ha ritenuto che, a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 295 del 1990, il trasporto della salma a cassa aperta nel periodo di osservazione dev'essere oggetto di autorizzazione preventiva da parte del sindaco senza, tuttavia, considerare che le norme previste dall'art. 3, comma 5, della I.r. n. 15 del 2011 e dall'art. ) 11, comma 5, del regolamento regionale n. 7 del 2012 Ric. 2021 n. 20075 - Sez. 2-6 - CC del 25 marzo 2022 prevedono espressamente, come confermato dall'interpretazione di tali norme operata dall'art. 1 della I.r. n. 8 del 2019, che il trasporto della salma a cassa aperta richiede esclusivamente la certificazione sanitaria di idoneità al trasporto senza che sia a tal fine necessaria anche l'autorizzazione del sindaco.

3. La Corte ritiene che il ricorso non presenti l'evidenza decisoria che ne giustifica la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375, n. 1 e 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte così provvede: rimette la causa alla pubblica udienza innanzi alla Seconda Sezione Civile. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 25 marzo 2022. Il Presidente Mario Bertuzzi / AP---bi-THisATA CANCalt tigi,