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Ordinanza — n. 14921/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of its own order to add attorney's name for expense deduction under civil procedure error rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14921/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted a request to correct its previous order regarding the deduction of legal expenses. The applicant, acting as a lawyer for a client, argued that the prior order failed to explicitly name him for expense deduction despite his explicit request, and that the opposing party did not reply to the appeal. The court ruled that in the absence of specific legislation, the remedy for omitting such a request is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than ordinary appeals, as the request does not constitute an autonomous claim. Consequently, the court ordered the correction of its own order to include the lawyer's name for the deduction of accessory legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the omission of a lawyer's request for expense deduction in a court order is remedied by the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than through ordinary appeals, as the request does not constitute an autonomous claim.

Parole chiave

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material error correction legal expense deduction lawyer's request omission Cassation order correction civil procedure code accessory legal expenses procedural remedy spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, second comma, c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
Art. 1-bis, comma 1, lett. e), d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
art. 380 bis c.p
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037
civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;
Cass., 10/01/2011, n. 293
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n.
Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578
293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).
Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30352-2021 R.G. proposto da: FREDA Filippo, quale difensore di GRASSO Crescenzo, socio della QUINTA STRADA FUTURE DI GRASSO A. & C. s.n.c., elettivamente domiciliato presso la Cancellerai della Corte di cassazione; - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza n. 27437/2020 della Corte di cassazione, depositata in data 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorrente, avv. Filippo FREDA, quale difensore di GRASSO Crescenzo nel giudizio iscritto al n. 29866/2018 R.G., promosso dinanzi a questa Corte dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 4012/02/2017, depositata in data 02/05/2018, propone ricorso, cui non replica l'intimata, per la correzione dell'errore materiale contenuta nell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore che ne aveva fatto espressa istanza.

Il ricorso va accolto. Invero, il ricorrente, quale difensore di Grasso Crescenzo, aveva chiesto, nelle conclusioni del controricorso depositato in quel giudizio, la distrazione in suo favore delle spese processuali. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;

Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. Filippo Freda» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M., accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv.

Filippo Freda» dopo la parola «accessori». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordin