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Ordinanza Interlocutoria — n. 14915/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax appeal case regarding construction costs on leased land to ordinary section for public hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14915/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's request to quash the Regional Tax Commission's decision allowing construction costs on leased land as tax deductions. The court noted the applicant argued these expenses were non-deductible because the structures became the landlord's property via accession, yet the Regional Commission deemed them deductible under an anomalous lease type. Consequently, the court declined to rule immediately and remanded the case to the ordinary section for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 109 TUIR; The Court of Cassation may decline to decide on a cassation appeal if the case does not present an issue of immediate decisive evidence, remanding it to the ordinary section for public hearing.

Parole chiave

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tax deduction construction costs accession principle land ownership anomalous lease type immediate decisive evidence remand to ordinary section deduzione fiscale delle spese d'acquisizione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 109 TUIR
Art. 934 c.c.
per avere la CTR ritenuto deducibili le spese sostenute dal contribuente per la costruzione di un capannone su suolo altrui, condotto in locazione, in quanto utilizzato per l'esercizio della propria attività di impresa, ancorché ex art. 934 c.c.
Art. 2424 c.c.
Art. 7 of the lease contract
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 934 c.c
per avere la CTR ritenuto deducibili le spese sostenute dal contribuente per la costruzione di un capannone su suolo altrui, condotto in locazione, in quanto utilizzato per l'esercizio della propria attività di impresa, ancorché ex art. 934 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23471/2020
SU n. 11533/2018
n. 11907/2019
11533/2018; n. 11907/2019; n.
n. 19161/2019
11907/2019; n. 19161/2019), il Collegio ritiene che la controversia non si ponga in termini di immediata evidenza decisoria; P.Q.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA ( J% Sul ricorso iscritto al numero 30938 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Ju\i` Nicola Veronesi - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia -Romagna, n. 603/06/2020, depositata in data 24 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO CHE -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Nicola Veronesi avverso la sentenza n. 329/01/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara di accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento con il quale erano stati recuperati, per l'anno 2009, costi indebitamente dedotti ai fini Irpef e Irap e detratti ai fini Iva in relazione, per quanto di interesse, alla costruzione di un capannone industriale su terreno di proprietà altrui che il contribuente deteneva a titolo di locazione; -la CTR ha ritenuto che le spese sostenute dal contribuente per la costruzione di un capannone per lo svolgimento della propria attività artigianale sul suolo della moglie, da lui condotto in locazione, fossero deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini Iva, trattandosi di una concessione ad aedificandum avente le caratteristiche non già di un diritto reale di godimento ma di un diritto personale di natura obbligatoria, qualificabile come tipo anomalo di locazione, in cui al locatario è concesso il godimento di un terreno con facoltà di favi delle costruzioni che alla fine del rapporto diventano di proprietà di colui cui appartiene il suolo; -il contribuente rimane intimato; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;

CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR , 934 c.c. e 2424 c.c. per avere la CTR ritenuto deducibili le spese sostenute dal contribuente per la costruzione di un capannone su suolo altrui, condotto in locazione, in quanto utilizzato per l'esercizio della propria attività di impresa, ancorché ex art. 934 c.c. quanto costruito sul suolo fosse divenuto, in virtù del principio dell'accessione, ope legis di proprietà del proprietario-locatore del terreno — che l'avrebbe mantenuta anche dopo la cessazione del contratto di locazione in forza dell'art. 7 del relativo contratto- con conseguente indeducibilità, per difetto di inerenza ex art. 109 TUIR, dei costi di costruzione sostenuti su beni altrui; -in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame in cui viene in rilievo la questione della deducibilità dei costi sostenuti per la costruzione ex novo di un capannone industriale sul suolo altrui utilizzato per lo svolgimento dell'attività artigianale, laddove la giurisprudenza di questa Corte fa riferimento alla deducibilità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata (da ultimo, Cass. n.23471/2020;

SU n. 11533/2018; n. 11907/2019; n. 19161/2019), il Collegio ritiene che la controversia non si ponga in termini di immediata evidenza decisoria; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il 13 aprile 2022 Il Presidente