Cassation court dismisses tax agency appeal for missing incident appeal proposal and remands case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, ordering a remand to the lower court. The agency argued the lower court misapplied notification rules regarding tax notices, but the primary procedural flaw was the absence of a proposal for the incident appeal. Consequently, the court suspended the proceedings to allow the missing procedural document to be submitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 26 D.P.R. 602/1973: The Court of Cassation lacks jurisdiction to examine the merits of a cassation appeal if the incident appeal has not been properly proposed, necessitating a remand to the lower court to regularize the procedural defect.
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6603-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRA 1 E - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro SAVINO FRANCESCO ANTONIO, - intimato - avverso la sentenza n. 6577/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 06603 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 6603/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 6577/2019 la CTR della Campania accoglieva parzialmente l'appello proposto da Francesco Antonio Savino avverso la sentenza della CTP di Napoli ritenendo che una delle tre cartelle impugnate non fosse stata ritualmente notificata al contribuente secondo le formalità previste dall'ad 7 della I. 890/1982 richieste per l'ipotesi di consegna dell'atto a mano di familiare convivente. Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria cui non replica il contribuente che rimane intimato.
L'Agenzia in particolare denuncia la violazione dell'ad 139 e ss c.c. nonché dell'ad 26 del D.P.R. 602/1973 e falsa applicazione dell'ad 7 della I. 890/1982 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c per aver ritenuto applicabile alla fattispecie de qua ( notifica di cartella eseguita a mezzo di posta ordinaria ) l'art 7 I. 890/1982 e non già l'art 26 del D.P.R. 602/1973 . Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e della riscossione con controricorso e ricorso incidentale. IL Collegio rilevato che manca la proposta relativa al ricorso incidentale rinvia a nuovo ruolo il procedimento al fine di formulare sul punto la proposta mancante.
P.Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per le finalità di cui in