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Ordinanza Interlocutoria — n. 14912/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands tax case regarding voluntary disclosure retroactivity and penalty illegality to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order, remanding the case to the Second Civil Section for a full hearing. The taxpayer challenged a regional tax commission decision confirming partial voluntary disclosure status while applying penalties based on the 2009 law's presumption clause. The State argued the provision was not retroactive, but the Court found the procedural prerequisites for a summary decision under Article 375 of the Code of Civil Procedure were not met.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation must remand proceedings to a lower section when summary decision requirements are absent, ensuring a complete examination of retroactivity and penalty illegality arguments.

Parole chiave

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voluntary disclosure retroactivity tax penalty illegality summary decision requirements Article 375 civil procedure interlocutory order dismissal remand to lower court tax administration appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
Art. 375 c.p.c.
22-03-2022 -2- CONSIDERATO che non sussistono i requisiti per la definizione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.; PQM La Corte rimette gli atti alla V Sezione civile.
art. 375 c.p
22-03-2022 -2- CONSIDERATO che non sussistono i requisiti per la definizione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.; PQM La Corte rimette gli atti alla V Sezione civile.
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Testo completo

e ORDINANZA 1 (U) sul ricorso 27563-2020 proposto da: RIMOLDI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente del successivo - contro RIMOLDI FRANCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FERRAJOLI; - controricorrente del successivo - avverso la sentenza n. 329/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente, rimasta vedova, impugna la sentenza della CTR per la Lombardia che ha confermato la pronuncia di primo grado ove è stata riconosciuta la parziale legittimità della ripresa a tassazione nei confronti suoi e del marito per mancato perfezionamento della procedura di "voluntary disclosure" con applicazione della presunzione di cui all'art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009, segnatamente per illegittima applicazione delle sanzioni. Contestualmente, l'Avvocatura generale dello Stato portava a notifica ricorso avverso la medesima sentenza, per i capi di propria soccombenza, segnatamente per non essere stata ritenuta norma retroattiva la disposizione di cui al prefato art. 12, secondo comma, d.l. n. 78/2009.

Essendo giunta successivamente, l'impugnazione promossa dal patrono erariale è stata iscritta come ricorso incidentale autonomo nel medesimo numero di registro generale. Ric. 2020 n. 27563 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- CONSIDERATO che non sussistono i requisiti per la definizione in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.; PQM La Corte rimette gli atti alla V Sezione civile. Così dec