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Ordinanza Interlocutoria — n. 14911/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility; case remitted to Fifth Section for further examination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14911/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a Rome Regional Court decision. The Agency argued the lower court erred in declaring an assessment agreement final and in annulling a supplementary payment order. The Court found no grounds for admissibility under Article 375 of the Code of Civil Procedure and ordered the file to be sent to the Fifth Section.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the lower court's decision does not contain the specific grounds required for cassation review, necessitating remittal to a competent section.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility Article 375 Code of Civil Procedure tax assessment agreement remittal to competent section Revenue Agency appeal computo dei contributi ripresa dell'imposta sul valore aggiunto importi compensativi adesione

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
art. 375 c.p
non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA I AJ)37 sul ricorso 10695-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MANGIFESTA VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio legale TONUCCI & PARTENERS, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA SERPIERI; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 5043/10/2019 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 10695 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendone l'illegittimità per contrasto con gli artt. 43 del d.P.R. 600/73, 2, comma 3, e 15, comma 2 bis, del d.lgs.218/1997 e 1430 e 1431 c.c. per avere la CTR dichiarato l'atto di accertamento con adesione concluso tra essa ricorrente e Vittorio Mangifesta in seguito a rilievi di mancato pagamento dell'Irpef del 2009 non modificabile ed avere per conseguenza annullato il provvedimento con cui essa ricorrente aveva chiesto al contribuente importi ulteriori in rettifica di un errore di calcolo presente nell'atto di accertamento con adesione riguardo all'importo delle sanzioni;

2. il contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

2. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 marzo