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Ordinanza — n. 14903/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor court ruling on overtime pay due to insufficient evidence of extra hours.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14903/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alessandra Di Giorgio's appeal against the L'Aquila Court of Appeal's decision denying her overtime pay claim. The lower court found that the employee failed to prove she worked 36 weekly hours instead of the agreed 23, placing the burden of proof on her. Consequently, the court ruled that the appellate judgment was properly reasoned and did not violate procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a labor court judgment is not void for lack of motivation unless it falls into specific categories of apparent or contradictory reasoning, which is not the case when the court provides a coherent argumentative path based on the evidence.

Parole chiave

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labor law overtime pay burden of proof labor contract court of cassation procedural nullity wage differences lavoratori a tempo parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 111, comma 6 Cost.
5 c.p.c., per la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile appunto nelle suddette ipotesi (Cass.
art. 416 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053
111, sesto comma Cost., individuabile appunto nelle suddette ipotesi (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053;
Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940
Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); essa è pure integrata dall'inidoneità della sentenza ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass.
Cass. 25 settembre 2018, n. 22598
Cass. 7 aprile 2017, n. 9105
22598); ovvero da una motivazione apparente, qualora, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" citato (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105;
Cass. 30 giugno 2020, n. 13248
Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8679-2021 proposto da: DI GIORGIO ALESSANDRA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocatura MARZIA CONCEITA TORELLO; - ricorrente - contro UCM SPORTSWEAR SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SALLUSTRI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2021 n. 08679 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 8673/2021 RILEVATO CHE 1. con sentenza del 14 gennaio 2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha condannato UCM Sportswear s.r.l. al pagamento, in favore di Alessandra Di Giorgio a titolo di T.f.r., della somma di C 4.130,59 oltre accessori;

2. essa ha così riformato la sentenza di primo grado, che aveva invece condannato la società datrice al pagamento in favore della predetta (sua dipendente, in virtù di tre contratti a tempo determinato nel periodo non continuativo compreso tra il 4 dicembre 2014 e il 28 febbraio 2018, con mansioni di commessa nel negozio di abbigliamento "Cotton 51Ik" all'interno del centro commerciale Ipercoop di San Giovanni Teatino) della richiesta somma di C 20.487,70 per differenze retributive maturate per maggiore orario lavorativo, di 36 ore settimanali, rispetto a quello part-time di 23 ore settimanali convenuto e per. T.f.r. ;

3. in applicazione dei principi di diritto regolanti l'onere probatorio (a carico del lavoratore) in materia di orario lavorativo supplementare e straordinario e in esito ad argomentato e critico scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha escluso, diversamente dal Tribunale, che la lavoratrice avesse dimostrato il maggiore orario osservato e pertanto la spettanza, in suo favore, delle relative differenze retributive;

3. con atto notificato il 30 marzo 2021, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per difetto di esplicitazione dalla Corte territoriale dell'interesse dei testimoni inquinante la loro attendibilità, delle deposizioni ritenute generiche e lacunose, oltre che per erronea attribuzione di rilevanza probatoria alle buste paga nella negazione del diritto della lavoratrice alle differenze retributive rivendicate e per omessa esposizione in diritto dei motivi di accoglimento dedotti dall'appellante oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c. (unico motivo); RG 8673/2021 2. esso è infondato;

3. la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza, ricorre nelle ipotesi, che appunto in essa si convertono, di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", alla luce del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost., individuabile appunto nelle suddette ipotesi (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053;

Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940); essa è pure integrata dall'inidoneità della sentenza ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598); ovvero da una motivazione apparente, qualora, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" citato (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105;

Cass. 30 giugno 2020, n. 13248);

4. appare evidente che tali ipotesi certamente non ricorrono nel caso di specie, come si evince pure dall'articolata formulazione del motivo, per il più che adeguato e congruo percorso argomentativo a sostegno del convincimento decisorio della Corte territoriale (per le ragioni illustrate dall'ultimo capoverso di pg. 3 al penultimo di pg. 4 della sentenza), nell'evidente rilievo meramente completivo del riferimento documentale (quale argomento a fortiori), censurato in ultimo pure in modo non appropriato (dal terz'ultimo capoverso di pg. 9 al secondo di pg. 10 del ricorso), nella complessiva valutazione degli elementi probatori raccolti;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). RG 8673/2021

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 aprile 2022 Il Preside est. (dott. Ad Patti) D PC -TATO !N CANCELLERR , ogqi,1 1 MAG