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Ordinanza — n. 14900/2022 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; capital income excluded from commercial self-employed contribution base per established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14900/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected INPS's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision regarding social security contributions. The lower court held that capital income derived from passive shareholding in a limited liability company cannot be included in the taxable base for commercial self-employed contributions under specific legislation. The Court affirmed this ruling, citing consistent precedent that distinguishes between active business income and passive capital returns for contribution purposes.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992; Art. 1, comma 1, I. n. 233/1990: Capital income derived from mere participation in capital companies without active labor does not constitute the taxable base for INPS contributions for commercial self-employed individuals.

Parole chiave

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capital income exclusion commercial self-employed INPS contribution base passive shareholding social security legislation computo dei contributi computo del reddito obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l.
I. n. 233/1990
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 24.11.2021 n. 36420
Cass. 20.8.2019 n. 21540
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14215-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; - ricorrente- contro PERISSINOTTO GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO CRESCIMBENI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 14215 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 5 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e accoglieva l'opposizione proposta da Gianluca Perissinotto nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito con il quale l'Istituto intimava il pagamento dell'importo corrispondente ai contributi IVS a percentuale eccedenti il massimale per l'anno 2013 dovuti alla Gestione Commercianti computando nell'imponibile contributivo non solo il reddito derivante dall'attività lavorativa nella Cadtel s.a.s. ma anche il reddito da capitale imputabile al Perissinotto quale socio non lavoratore della Euromedia S.r.l.; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle Gestioni Commercianti; che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Perissinotto; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.24.11.2021 n. 36420 e Cass. 20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato e la soccombenza implica l'attribuzione delle spese, liquidate come da dispositivo;

P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 31 marzo 2022 Il Prdsiqente DEPOSITATO IN CANCELLERIA LZ-7 oggi, 1 1 MA