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Ordinanza — n. 14822/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming bank failed to prove account balance due to missing statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14822/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Rocco Delle Donne's appeal against the Salerno Court of Appeal's rejection of his challenge to Banco di Napoli's account balance. Delle Donne argued the bank failed its burden of proof under Article 2697 of the Civil Code because it lacked full account statements, while the bank relied on partial records and an office consultant's report. The court ruled that the appeal raised substantive merit issues rather than legal violations, rendering it inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the court of appeal's assessment of evidence or substantive facts rather than alleging a violation of law.

Parole chiave

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burden of proof account balance missing statements substantive merit inadmissible appeal Civil Code Code of Civil Procedure spese bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Con unico motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione Numero sezionale 4153/2022Numero di raccolta generale 14822/2022 dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
art. 2697 c.c
Con unico motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione Numero sezionale 4153/2022Numero di raccolta generale 14822/2022 dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso n. 23011/2021 proposto da: Delle Donne Rocco, domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Raffaele Carrano per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23011/2021 Numero sezionale 4153/2022 Numero di raccolta generale 14822/2022Data pubblicazione 10/05/2022 Contro Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A.) domiciliata in Roma Piazza Cavour e rappresentata e difesa dall’Avvocato Ugo Sorrentino per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, n. 817/2021 pubblicata l’01/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Cons. Laura Scalia.

RILEVATO CHE 1. Rocco Delle Donne ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del locale Tribunale che, dichiarata l’illegittimità degli addebiti praticati dall’allora Banco di Napoli sul conto corrente n. 26/100006 a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, agli interessi ultralegali determinati con rinvio agli usi, alle cdd. valute virtuali ed alle commissioni di massimo scoperto, in accoglimento della riconvenzionale dell’istituto di credito, condannava il Delle Donne al pagamento della somma di euro 3.707,86 oltre interessi convenzionali, quale saldo debitore del c/c al 31 dicembre 2014 come risultante dall’estratto conto conforme alle scritture contabili.

2. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A. CONSIDERATO CHE F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23011/2021 3. Con unico motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione Numero sezionale 4153/2022Numero di raccolta generale 14822/2022 dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte Data pubblicazione 10/05/2022 di appello ritenuto assolto l’onere probatorio della Banca -proponente domanda riconvenzionale di pagamento del saldo di conto corrente nei confronti del correntista- pur in assenza di allegazione da parte della Banca medesima degli estratti conto relativi all’intero rapporto di conto corrente”.

La corte di merito aveva errato nel non ritenere l’inadempimento dell’onere della prova gravante sulla banca, non considerando, secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, che nei rapporti di conto corrente una volta che sia stata definitivamente accertata, per intervenuto giudicato, l’illegittimità di oneri e costi addebitati in conto per nullità delle pattuizioni, la banca, per dimostrare l’entità del proprio credito, ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto alla sua definizione. Nella fattispecie in esame non si discuteva della mancanza degli estratti conto più datati e del cd. saldo zero, ma di una mancanza documentale relativa al periodo più recente del rapporto, ipotesi nella quale non trova applicazione la giurisprudenza di legittimità indicata.

La corte di merito aveva impropriamente richiamato la condotta processuale della banca là dove, nelle osservazioni alla c.t.u., aveva riconosciuto come corretto il saldo finale, a debito, di euro 14.935,80 al 31 dicembre 2004 e tanto in violazione del principio affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 32016 del 2019), che dà rilievo al riconoscimento proveniente dal correntista e non a quello della banca che si trovi ad agire in riconvenzionale per il pagamento. Nell’intervallo di tempo, privo di riscontri documentali, dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2004, mancano indicazioni atte a giustificare il saldo maturato e ricorrono elementi, quali l’accertamento giudiziale delle nullità delle clausole applicate dalla banca, che confermano che a detta data il debito del correntista, se non inesistente, era comunque inferiore al saldo passivo di euro 14.935,80.

F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23011/2021 3.1. Il motivo è inammissibile perché censura nel merito la sentenza Numero sezionale 4153/2022Numero di raccolta generale 14822/2022 impugnata. Data pubblicazione 10/05/2022 Nella controversia in esame si assiste in primo grado al contrapposto esercizio delle domande delle parti: da una parte quella diretta del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito e dall’altra quella della banca di pagamento del saldo del rapporto di conto sia pure per una contestazione che perdura in appello con impugnazione della riconvenzionale.

L’esito è che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l’inesistenza e l’esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l’onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. In siffatto contesto di accertamento si ha che, come ritenuto da questa Corte (cfr da ultimo massimata: Cass. n. 22387 del 05/08/2021), in linea generale in applicazione dell’onere della prova la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di “dare” e “avere” fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata produzione degli estratti conto non rileva sul piano della ricostruzione del rapporto e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato (in termini:

Cass. n. 22387 ct, p. 5 e Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852). Il criterio adottato dal giudice di appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non merita censura. Negli esiti dell’impugnata sentenza concorrono, infatti, ai fini di dare ricostruzione alla prova, una pluralità di evidenze fattuali. Si hanno così da una parte gli estratti del conto corrente n. 26/100006 in essere tra le parti, relativi al periodo più risalente (dal 31 maggio 1998 al 31 dicembre 1999), con indicazione di una esposizione debitoria finale del F i r m a t o D a :

D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23011/2021 cliente di lit. 65.891.188, e pertanto, superiore a quella del saldo finale a Numero sezionale 4153/2022Numero di raccolta generale 14822/2022 debito, non sorretto da documentazione e pari, per il successivo periodo Data pubblicazione 10/05/2022 fino al 31 dicembre 2004, ad euro 14.935,80.

Dall’altra convergono gli accertamenti svolti dal nominato consulente d’ufficio che, nei limiti dei fatti inerenti all’oggetto della lite (cfr, in tal senso, sui poteri di accertamento dei fatti del c.t.u.: Cass. SU n. 3086 del 01/02/2022), – una volta detratti dall’importo “a saldo” del primo documentato periodo le somme indebite, dovute, tra l’altro, al calcolo trimestrale interessi e commissioni di massimo scoperto − ha ricostruito il saldo a debito, alla data del 31 dicembre 1999, nella misura di euro 9.207,48, per poi sottrarvi l’importo dell’indebito per massimo scoperto, ed altro, determinato a quella stessa data ed in difetto di altre documentate movimentazioni, dall’importo del saldo del 2004.

Nella combinazione delle indicate allegazioni in una agli accertamenti tecnici del nominato consulente, la corte di merito ha accertato un “saldo debitore” in favore della banca che non può dirsi accertato − esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici già illegittimamente posti a carico del correntista − in violazione del criterio del riparto dell’onere della prova nei rapporti di conto bancario tra istituto di credito e cliente (Cass. 02/05/2019, n. 11543; Cass. 29/10/2020, n. 23852). Ferma la duplicità dell’azione esercitata dalle parti ed il distribuirsi tra le stesse dell’onere della prova nella impossibilità di dare documentato riscontro ai reciproci rapporti di “dare” ed “avere”, la corte salernitana ha così valorizzato: il parziale dato documentale riferito al periodo più risalente del rapporto; le condotte delle parti; gli accertamenti del consulente di ufficio; il tutto nell’intento di escludere l’impossibilità di ricostruire il rapporto di “debito-credito” tra le parti, per il periodo contrassegnato dalla carenza degli estratti conto.

D’altra parte il riconoscimento da parte della banca, nel corso delle operazioni demandate al nominato consulente di ufficio, della correttezza F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23011/2021 del “saldo debitorio” del cliente pari ad euro 14.935,80 conserva, Numero sezionale 4153/2022Numero di raccolta generale 14822/2022 comunque, una valenza confessoria, integrativa della prova aliude Data pubblicazione 10/05/2022ricostruita rispetto agli estratti di conto corrente mancanti, valendo, in ogni caso, a contenere il credito della prima, altrimenti attestato sulla maggiore misura di cui agli estratti conto documentati e pari a lit. 68.891.188 (euro 35.579,33).

Fermi i principi affermati da questa Corte ed esclusa la violazione di legge per inosservanza dell’onere della prova in modo più articolato definito dai più recenti indirizzi di legittimità, si ha che l’esito del giudizio, applicativo dei primi, rimane censurato in ricorso per deduzioni di merito non ammissibili nel giudizio di cassazione.

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a Intesa Sanpaolo S.p.A. le spese di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23011/2021 Numero sezionale 4153/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, Numero di raccolta generale 14822/2022Data pubblicazione 10/05/2022 sottosezione Prima, del 13 aprile 2022. Il Presidente Mauro Di Marzio F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e