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Ordinanza — n. 14819/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal, upholding lower court's rejection of non-fallibility claim due to unproven revenue thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14819/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Elisa Cacia's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision to declare her sole proprietorship bankrupt. The appellant argued that her business failed to meet statutory non-fallibility thresholds, while the creditore contended her financial records were inherently unreliable due to negligible profit margins and the alienation of assets without corresponding revenue. The court affirmed that while accounting books are not automatic legal proof, the lower court correctly assessed their credibility based on fiscal declarations and the significant discrepancy between costs and reported income.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.fall.; Art. 116 c.p.c.: The debtor bears the burden of proving non-fallibility requirements; accounting records are subject to judicial evaluation and may be deemed uncredible if they contradict fiscal data or show implausible margins.

Parole chiave

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bankruptcy declaration non-fallibility thresholds accounting records credibility burden of proof debtor sole proprietorship liability contratto di ristorazione spese giustificate dall'uso commerciale carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.fall.
contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che l’aveva dichiarata fallita su istanza della creditrice Irene s.r.l., lamentando il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.fall.; 1.1.
Art. 33 l.fall.
la Corte d'appello di Brescia ha rigettato il reclamo, osservando come dalla relazione ex art. 33 l.fall.
Art. 116 c.p.c.
24548/2016, 14790/2014); le scritture contabili del debitore sono invero soggette a valutazione giudiziale secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 c.p.c. (Cass.30516/2018, 205/2020), che può utilizzare a tal fine anche i rilievi contenuti nella relazione ex art.
d.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co.
art. 2709 c.c
in relazione all’art. 2709 c.c., in relazione al principio di inscindibilità delle scritture contabili; 3.1.
art. 116 c.p
24548/2016, 14790/2014); le scritture contabili del debitore sono invero soggette a valutazione giudiziale secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24548/2016
33 l.fall.), l'imprenditore rimane onerato della prova dei requisiti di non fallibilità (Cass. 24548/2016, 14790/2014); le scritture contabili del debitore sono invero soggette a valutazione giudiziale secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito ex art.
Cass. 14790/2014
Cass. 30516/2018
Cass. 205/2020
Cass. 11007/2012
(Cass. 11007/2012); del resto, ove ritenute inattendibili, il debitore può assolvere l'onere della prova avvalendosi di qualunque altro documento, anche formato da terzi (Cass.
Cass. 24138/2019
11007/2012); del resto, ove ritenute inattendibili, il debitore può assolvere l'onere della prova avvalendosi di qualunque altro documento, anche formato da terzi (Cass. 24138/2019 25025/2020, 21188/2021); 4.3.
Cass. 25025/2020
Cass. 21188/2021
Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of accounting records and failure to prove solvency.
Cass. Sez. U, 4315/2020
115/02 (Cass. Sez. U, 4315/2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18238-2020 proposto da: CACIA ELISA, titolare dell'impresa individuale ENOTAVOLA PIETRASANTA DI CACIA ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO n. 23, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHRISTIAN PONTI, GIUSEPPE PASCIUTI; - ricorrente - contro IRENE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO TOSCANI n. 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO MARGANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18238/2020 Numero sezionale 1182/2022 Numero di raccolta generale 14819/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 FALLIMENTO CACIA ELISA; - intimato - avverso la sentenza n. 566/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Paola Vella. Rilevato che:

1. Cacia Elisa, quale titolare dell'impresa individuale Enotavola Pietrasanta di Cacia Elisa, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che l’aveva dichiarata fallita su istanza della creditrice Irene s.r.l., lamentando il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.fall.; 1.1. la creditrice istante aveva contestato l'attendibilità della documentazione prodotta dalla reclamante deducendo che, trattandosi di attività di ristorazione, risultava totalmente inverosimile l'esistenza dell’esiguo margine di ricavo derivante dalla comparazione tra il costo per l'acquisto degli alimenti e il prezzo di vendita dei prodotti, e aggiungendo, quale ulteriore elemento di inattendibilità, la circostanza che nel 2018 la Cacia aveva alienato a un terzo quasi tutti i beni elencati nel libro cespiti (necessari a svolgere l'attività di ristorazione) senza che nel conto economico risultassero i corrispondenti ricavi; 1.2. la Corte d'appello di Brescia ha rigettato il reclamo, osservando come dalla relazione ex art. 33 l.fall. non fossero emersi elementi di riscontro della presenza di ricavi inferiori alla soglia di duecentomila euro, la cui prova doveva desumersi solo dalle dichiarazioni fiscali della reclamante, le quali però risultavano intrinsecamente inattendibili, sia per la prossimità alla predetta soglia massima, sia per l'esiguità del margine tra costi e ricavi segnalata dal creditore istante;

Ric. 2020 n. 18238 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18238/2020 Numero sezionale 1182/2022 Numero di raccolta generale 14819/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 1.3. nell’impossibilità di riconoscere valore probatorio intrinseco alla indicazione dei ricavi contenuta nelle dichiarazioni dei redditi, la corte territoriale ha applicato il principio dell'onere della prova facendo gravare sulla reclamante la persistente incertezza sul requisito in esame;

2. la Cacia ha impugnato detta decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Irene s.r.l. ha resistito con controricorso, corredato da memoria, mentre il Fallimento non ha svolto difese. Considerato che:

3. il primo motivo denuncia violazione/falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, lett. b), l.fall. in relazione all’art. 2709 c.c., in relazione al principio di inscindibilità delle scritture contabili; 3.1. la censura è infondata; 3.2. per un verso è pacifico che l’onere della prova circa i requisiti dimensionali di attivo patrimoniale, ricavi e debiti, ex art. 1 co. 2, l.fall. gravi sul debitore fallito; per altro verso il principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili, ex art. 2709 c.c., riguarda la parte che dalle scritture contabili medesime intenda trarre vantaggio (Cass.26874/2018) e, soprattutto, non preclude la contestazione di inattendibilità di singoli aspetti, come è stato nel caso di specie con riguardo ai ricavi annui risultanti dal Modello Unico, per l’esiguità del margine tra i costi delle materie prime e i ricavi dichiarati fiscalmente;

4. il secondo mezzo denuncia l’omesso esame di un punto decisivo della controversia sotto un duplice profilo:

a) il valore probatorio delle scritture contabili (Modello unico, conto economico, libro cespiti);

b) la mancata contestazione dei fatti dedotti; 4.1. il motivo è infondato sotto entrambi i profili; 4.2. quanto al primo, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono (se obbligatori) la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice Ric. 2020 n. 18238 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18238/2020 Numero sezionale 1182/2022 Numero di raccolta generale 14819/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 (nel caso di specie anche attraverso la relazione ex art. 33 l.fall.), l'imprenditore rimane onerato della prova dei requisiti di non fallibilità (Cass. 24548/2016, 14790/2014); le scritture contabili del debitore sono invero soggette a valutazione giudiziale secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito ex art. 116 c.p.c. (Cass.30516/2018, 205/2020), che può utilizzare a tal fine anche i rilievi contenuti nella relazione ex art. 33 l.fall. (Cass. 11007/2012); del resto, ove ritenute inattendibili, il debitore può assolvere l'onere della prova avvalendosi di qualunque altro documento, anche formato da terzi (Cass. 24138/2019 25025/2020, 21188/2021); 4.3. quanto al secondo, è sufficiente rilevare che la contestazione c’è stata da parte della creditrice istante e che la contumacia del curatore non implica non contestazione;

5. segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/02 (Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 Il Presidente Ric. 2020 n. 18238 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m