Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14815/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lis pendens ruling due to lack of identity between civil and criminal claims regarding shareholder rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14815/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the lower court's declaration of lis pendens, ruling the procedural objection was manifestly unfounded. The appellant argued that a civil suit for damages was identical to a prior criminal-civil proceeding, but the Court found the claims differed fundamentally in their object and parties. Consequently, the lower court's decision to halt the proceedings was overturned, and the case was remanded for continuation before a different judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 c.p.c.; The declaration of lis pendens requires strict identity of parties and subject matter; where the civil claim for shareholder quota liquidation differs from the criminal-civil claim for unjust enrichment, the proceedings are not identical.

Parole chiave

Generato dall'IA
lis pendens identity of claims shareholder rights civil procedure remand for retrial litispendenza e connessione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 c.p.c.
articolo 39 c.p
― Il ricorrente lamenta sia che il Tribunale abbia deciso sulla litispendenza con sentenza, in violazione di quanto previsto dall’articolo 39 c.p.c., sia che abbia dichiarato la litispendenza nonostante l’eterogeneità delle cause proposte dinanzi allo stesso Tribunale ed alla Corte d’appello.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 25065-2021 proposto da: MINACAPILLI GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO MINACAPILLI; - ricorrente - contro CENTRO FORM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI CIMINO, MARIAFRANCESCA CALABRINI; - controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 482/2021 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 29/07/2021;

F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25065/2021 Numero sezionale 4173/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 14815/2022Data pubblicazione 10/05/2022 partecipata del 13/04/2022 dal Presidente Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FULVIO TRONCONE che chiede alla Corte di cassare la sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della controversia dinanzi al Tribunale di Enna con le conseguenze di legge. RILEVATO CHE 1. ― Minacapilli Giovanni ricorre per regolamento necessario di competenza nei confronti di Centro Form S.r.l., Caruso Giuseppe e Nicastro Lorenzo contro la sentenza del 29 luglio 2021 con cui il Tribunale di Enna ha dichiarato la litispendenza rispetto al giudizio relativo al risarcimento del danno definito con sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 5 marzo 2020, numero 170, impugnata per cassazione. 2.

― Gli intimati resistono con controricorso. 3. ― Il procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 4. ― Il ricorrente lamenta sia che il Tribunale abbia deciso sulla litispendenza con sentenza, in violazione di quanto previsto dall’articolo 39 c.p.c., sia che abbia dichiarato la litispendenza nonostante l’eterogeneità delle cause proposte dinanzi allo stesso Tribunale ed alla Corte d’appello. RITENUTO CHE 5. ― Il ricorso è manifestamente fondato. F i r m a t o D a :

D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25065/2021 Numero sezionale 4173/2022Numero di raccolta generale 14815/2022 5.1. ― Caruso Giuseppe e Nicastro Lorenzo, soci di diritto della Centro Data pubblicazione 10/05/2022 Form, allora s.n.c, sono stati tratti a giudizio per essersi appropriati degli utili prodotti dalla società negli anni 2003 e 2004, sottraendo la quota del 25% al terzo socio, socio di fatto, Minacapilli Giovanni, per un ammontare complessivo di Euro 41.000,00.

Il giudizio penale nei loro confronti si è concluso con sentenza n. 5362 del 2015 della Cassazione penale, che ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del delitto loro ascritto e rimesso alla Corte d’appello nissena per le statuizioni civili. Quest’ultima ha rigettato la domanda ivi proposta con sentenza contro cui è stato proposto ricorso per cassazione allo stato pendente. Secondo il Tribunale di Enna, la domanda ivi proposta sarebbe la stessa spiegata dinanzi alla Corte d’appello: di qui la dichiarazione con sentenza della litispendenza. 5.2.

― L’errore è evidente. A parte il fatto che non vi è identità di personae tra l’uno e l’altro giudizio, giacché il giudizio penale, poi trasferito in sede civile, era stato instaurato nei confronti delle sole persone fisiche, mentre il giudizio proposto dinanzi al Tribunale vede tra i convenuti anche la società prima indicata, è intuitivo che la domanda risarcitoria proposta in sede penale, nel quadro di un giudizio di appropriazione indebita, non potesse essere la domanda di liquidazione della quota del socio receduto, proposta invece dinanzi al Tribunale, come risulta dalle conclusioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata.

E, del resto, è lo stesso Tribunale, a pagina 3 della propria sentenza, ad affermare che la Corte d’appello «ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da Giovanni Minicapilli»: e non occorre dilungarsi ad evidenziare che la domanda risarcitoria differisce da quella di liquidazione della quota del socio receduto sia per petitum che per causa petendi. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25065/2021 Numero sezionale 4173/2022 Numero di raccolta generale 14815/2022Data pubblicazione 10/05/2022 6. ― La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata per la prosecuzione al Tribunale di Enna, in persona di altro magistrato. Spese al definitivo. PER QUESTI MOTIVI accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, per l'effetto, dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Enna, in persona di altro magistrato; riassunzione nei termini di legge; spese al def