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Ordinanza — n. 14662/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on inadmissibility grounds, allowing restitution claim as not a new demand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14662/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Poste Italiane's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to dismiss a restitution claim. While the lower court correctly identified the claim as inadmissible in the appeal phase due to lack of evidence on amounts, the Supreme Court ruled that the claim was not 'new' but rather a continuation of the original dispute regarding the validity of the payment title. Consequently, the Court of Cassation quashed the lower court's procedural dismissal and remanded the case for a full examination of the restitution request.

Regesto Legislator

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Art. 32 della l. n. 183/2010; The right to restitution arises from the failure of the payment title and does not require an assessment of good or bad faith, meaning a claim for repayment is not considered a new demand if it stems from the same underlying dispute regarding the rescissibility of the title.

Parole chiave

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restitution claim inadmissibility in appeal new demand payment title validity good faith assessment rescissibility of title remand for examination restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 32 della l. n. 183/2010
4973 del 2018, pronunciando sull’appello proposto da Poste Italiane Spa nei confronti di Paola Tedesco avverso la sentenza del locale Tribunale, ha condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32 della l.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art 389 c.p
7978 del 2013); è stato specificato che l'art 389 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7270 del 2003
Cass. n. 7270 del 2003, n.
Cass. n. 17374 del 2018
Cass. n. 11115 del 2021
Cass. n. 23635 del 2010
Cass. n. 24591 del 2005
23635 del 2010; Cass. n. 24591 del 2005) una volta che la Corte si era spogliata della potestà decisoria sul merito, per aver statuito sulla pregiudiziale inammissibilità in rito;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2072-2021 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BONFRATE; - ricorrente - contro TEDESCO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 11, presso lo studio PARTNERS ABV, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PASQUARIELLO; - controricorrente - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2072/2021 Numero sezionale 645/2022 Numero di raccolta generale 14662/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza n. 5868/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 4973 del 2018, pronunciando sull’appello proposto da Poste Italiane Spa nei confronti di Paola Tedesco avverso la sentenza del locale Tribunale, ha condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183/2010 determinata nella misura di tre mensilità della ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

2. la Corte, per quanto qui ancora rileva, nella parte motiva ha poi argomentato: “nulla può in questa sede disporsi in ordine alla richiesta di restituzione delle somme versate da Poste alla Tedesco in esecuzione della sentenza di primo grado e di appello qui parzialmente riformate, in quanto la questione restitutoria non era oggetto del giudizio di appello né ovviamente del giudizio originario. Si tratta dunque di domanda nuova strutturalmente inammissibile nella presente fase, in relazione alla quale manca peraltro qualsiasi elemento asseverativo dell'entità delle somme erogate e delle eventuali ritenute operate”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi, illustrati da memoria; ha resistito con controricorso l’intimata;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE Ric. 2021 n. 02072 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2072/2021 Numero sezionale 645/2022 Numero di raccolta generale 14662/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 389 e 394 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la domanda restitutoria della società, per non essere stata proposta nei precedenti giudizi; con il secondo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, co. 5, l. n. 183 del 2010, criticando la medesima statuizione della Corte territoriale anche per avere trascurato che la domanda restitutoria non può essere considerata “nuova” in quanto connessa alla domanda di illegittimità del contratto a tempo determinato ed alla conseguente domanda risarcitoria;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono manifestamente fondati; secondo giurisprudenza costante, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. n. 21969 del 2018;

Cass. n. 7978 del 2013); è stato specificato che l'art 389 c.p.c. attribuisce la competenza per le domande restitutorie al giudice di rinvio, in quanto alla Suprema Corte compete solo il giudizio rescindente, sicché l'istanza restitutoria, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito, a norma dell'art. 389 c.p.c.; tale norma tende a ripristinare la situazione di fatto illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato Ric. 2021 n. 02072 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2072/2021 Numero sezionale 645/2022 Numero di raccolta generale 14662/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 di fatto, il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino; in altre parole, la restituzione avviene in base al venir meno del titolo del pagamento, né si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (cfr.

Cass. n. 7270 del 2003, n. 17374 del 2018; da ultimo Cass. n. 11115 del 2021); nella specie la Corte territoriale non ha omesso la pronuncia sulla richiesta restitutoria, come eccepito dalla controricorrente, ma l’ha ritenuta inammissibile in rito, sull’assunto non condivisibile che fosse “nuova”; né risulta sufficiente per sorreggere la statuizione impugnata, l’argomentazione, introdotta nella motivazione della pronuncia d’appello con un “peraltro”, sull’entità di quanto erogato e sulle ritenute operate, argomentazione da ritenere ad abundantiam (cfr.

Cass.n. 23635 del 2010; Cass. n. 24591 del 2005) una volta che la Corte si era spogliata della potestà decisoria sul merito, per aver statuito sulla pregiudiziale inammissibilità in rito;

3. conclusivamente i primi due motivi di ricorso vanno accolti, con assorbimento del terzo che attiene al merito della richiesta restitutoria che dovrà essere esaminato, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 Ric. 2021 n. 02072 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2072/2021 Numero sezionale 645/2022 Numero di raccolta generale 14662/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2021 n. 02072 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

E S P O S I T O L