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Ordinanza — n. 14660/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against hospital workers' claim for contract vacancy severance pay based on collective agreement interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14660/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by nursing staff against the Second Instance Court's refusal to grant contract vacancy severance pay. The lower court determined that a regional collective agreement did not establish a subjective right to this one-time payment for the 2006-2010 period. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the assessment of remuneration adequacy under Article 36 of the Constitution must focus on the global treatment package rather than specific contractual elements.

Regesto Legislator

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Art. 36 Cost.; Art. 1226 c.c.; The court holds that the evaluation of remuneration adequacy under Article 36 of the Constitution must be conducted in relation to the minimum constitutional standard, disregarding all contractual elements and institutions that concur in the remuneration.

Parole chiave

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contract vacancy severance pay collective agreement interpretation remuneration adequacy assessment Article 36 Constitution subjective right to payment indennità di vacanze indennità giornaliera di malattia indennità d'espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
il primo motivo di ricorso denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art.
Art. 1226 c.c.
24 Cost., dell’art. 1226 c.c., degli artt.
Art. 12 preleggi
24 Cost., dell’art. 1226 c.c., degli artt.
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 1355 c.c.
e dell’art. 1355, in relazione all’interpretazione del contenuto del verbale sindacale del 31.1.2013 sottoscritto tra AIOP Regionale Campania e FP – CGIL, FPS CISL, UIL regionali Campania”, ai sensi del n.
Art. 360 c.p.c.
3 dell’art. 360 c.p.c.; il Collegio ritiene il motivo infondato alla stregua di quanto compiutamente esposto da questa Corte in controversie aventi analogo oggetto e motivi di censura sovrapponibili (cfr.
Art. 36 Cost.
il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art.
Art. 2099 c.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 36 Cost
il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26266 del 2021
Cass. n. 26266 del 2021; Cass.
Cass. n. 26444 del 2021
26266 del 2021; Cass. n. 26444 del 2021; Cass.
Cass. n. 31739 del 2021
26444 del 2021; Cass. n. 31739 del 2021), precedenti cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento ai sensi e per gli effetti dell’art.
Cass. n. 13617 del 2020
Cass. n. 13617 del 2020) secondo cui la valutazione di adeguatezza della retribuzione al parametro dell'art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 882-2021 proposto da: CASCEGNA MARIA, DI GENNARO MARIA ROSARIA, domiciliate n ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato RAFFAELE FERRARA; - ricorrenti - contro CLINICA MEDITERRANEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIO RIZZO; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 882/2021 Numero sezionale 641/2022 Numero di raccolta generale 14660/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza n. 1509/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto integralmente l'appello proposto dalle lavoratrici in epigrafe nei confronti della Clinica Mediterranea Spa avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le loro domande volte al riconoscimento della cd. indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2006 - 2010;

2. la Corte, per quanto qui ancora rileva, premesso che la contrattazione collettiva nazionale per le case di cura private aveva demandato a livello regionale “la negoziazione per l’eventuale una tantum per l’arco temporale 2006-2010, in coerenza con le specifiche situazioni regionali in ordine alla copertura dei costi”, ha interpretato il verbale sottoscritto tra l’AIOP Campania e le OO.SS., siglato in data 31 gennaio 2013, nel senso che, in base ad esso, non potesse riconoscersi il “diritto soggettivo all’una tantum” che, comunque, sarebbe “non esigibile e quindi non azionabile in quanto non negoziati né importi né tempi né modalità di erogazione”;

3. la Corte territoriale, avuto riguardo alla invocazione dell’art. 36 Cost., ha poi rammentato che la garanzia della giusta retribuzione non si riferisce alle singole voci che la compongono bensì al trattamento globale che deve essere adeguato e sufficiente, mancando, nella specie, ogni specifica allegazione delle ricorrenti sul punto;

4. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso le soccombenti con 2 motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società; Ric. 2021 n. 00882 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 882/2021 Numero sezionale 641/2022 Numero di raccolta generale 14660/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 1226 c.c., degli artt. 12 preleggi e 1362 ss. c.c. e dell’art. 1355, in relazione all’interpretazione del contenuto del verbale sindacale del 31.1.2013 sottoscritto tra AIOP Regionale Campania e FP – CGIL, FPS CISL, UIL regionali Campania”, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.; il Collegio ritiene il motivo infondato alla stregua di quanto compiutamente esposto da questa Corte in controversie aventi analogo oggetto e motivi di censura sovrapponibili (cfr.

Cass. n. 26266 del 2021; Cass. n. 26444 del 2021; Cass. n. 31739 del 2021), precedenti cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma, disp. att. c.p.c. e dai quali non si ravvisa ragione per discostarsi;

2. il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c., sostenendo che dallo stesso accordo siglato a livello regionale era stato riconosciuto il carattere “inderogabile” dell’emolumento da corrispondere a titolo di una tantum; la censura è infondata perché la statuizione sul punto della Corte territoriale è conforme a consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 13617 del 2020) secondo cui la valutazione di adeguatezza della retribuzione al parametro dell'art. 36 Cost. va compiuta in relazione al cd. minimo costituzionale e non avuto riguardo a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nella retribuzione;

Ric. 2021 n. 00882 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 882/2021 Numero sezionale 641/2022 Numero di raccolta generale 14660/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 3. conclusivamente il ricorso va respinto; così come disposto dalle pronunce prima richiamate, le spese del giudizio possono essere compensate per la novità della questione che ha dato luogo a opposti orientamenti nei gradi di merito; occorre, invece, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2021 n. 00882 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s