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Ordinanza — n. 14657/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation declares Milan competent over Naples for labor contract concluded at Milan airport.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14657/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Milan labor court competent, overturning the lower court's decision in favor of Naples. The plaintiff sued for wage differences after working at Milan Linate Airport, while the employer argued the contract was concluded in Naples based on the general rule of knowledge of acceptance. The court ruled that this general rule is merely residual and does not apply when the contract was clearly signed and accepted at the Milan airport, making Milan the proper venue.

Regesto Legislator

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Art. 1326, comma 1, c.c.; Art. 1335 c.c.: The rule that acceptance is deemed known upon arrival at the recipient's address applies only residually when no evidence shows the contract was concluded in the time and place of the acceptance signature.

Parole chiave

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labor contract jurisdiction residual rule of knowledge place of contract conclusion competence territorial acceptance of offer contratti di lavoro contratti negoziati nei locali commerciali principio del luogo di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 1326, comma 1, c.c.
Art. 1335 c.c.
1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art. 1335 cod.
art. 414 c.p
con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.
art. 42 c.p
avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c; la Romeo Gestioni s.p.a.
art. 380 ter c.p
47, comma 5, c.p.c.; entrambe le parti hanno prodotto memorie ed il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano; Ric.
art. 413 c.p
la ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 16 novembre 2013 da parte della Cuglituri e di Enrico Trombetta, qualificatosi legale rappresentante della società;
artt. 1326 c.c
art. 1335 cod. civ
1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art. 1335 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25402 del 2017
Cass. n. 25402 del 2017; Cass.
Cass. n. 26842 del 2016
25402 del 2017; Cass. n. 26842 del 2016); il criterio di cui agli artt.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 3796-2021 proposto da: CUGLITURI ERMINIA CONCETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO MARELLI, STEFANIA ALBA MANISCALCO; - ricorrente - contro ROMEO GESTIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO, 18, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI RIZZO; - resistente - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3796/2021 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 14657/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. 8352/2020 R.G. 8352/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STEFANO VISONA' che chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Milano. RILEVATO CHE 1. con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Erminia Concetta Cuglituri ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro, Romeo Gestioni s.p.a., dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive;

2. la società ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano che, con ordinanza del 19 dicembre 2020, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui doveva intendersi concluso il contratto di lavoro, in seguito alla conoscenza conseguita dalla Romeo a Napoli dell'accettazione della proposta da parte della lavoratrice;

3. avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c; la Romeo Gestioni s.p.a. ha resistito ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.; entrambe le parti hanno prodotto memorie ed il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano; Ric. 2021 n. 03796 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3796/2021 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 14657/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 c.p.c., sostenendo l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 16 novembre 2013 da parte della Cuglituri e di Enrico Trombetta, qualificatosi legale rappresentante della società;

2. l'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art.42 c.p.c., è fondata, così come già sancito da questa Corte in analoghe decisioni (v. Cass. n. 33626 del 2021; Cass. n. 37987 del 2021; Cass. n. 4478 del 2022; Cass. n. 4482 del 2022; Cass. n. 6715 del 2022; alle quali pure si rinvia per ogni ulteriore aspetto);

3. per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art. 1335 cod. civ. (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia") opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v.

Cass. n. 25402 del 2017; Cass. n. 26842 del 2016); il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. ha insomma valore residuale ed è applicabile nei solo casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione; Ric. 2021 n. 03796 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 3796/2021 Numero sezionale 648/2022 Numero di raccolta generale 14657/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 4. nel caso in esame risulta prodotta la lettera di assunzione della Cuglituri, sottoscritta dal Trombetta nella qualità di “rappresentante legale”, recante nell’intestazione “Segrate (MI)”, senza che la datrice di lavoro abbia depositato documentazione dalla quale evincere che tra le parti fosse intervenuta una pattuizione inter absentes, mentre non è contestato che la prestazione lavorativa abbia avuto inizio il 16 novembre 2013 presso l’Aeroporto di Linate; il Tribunale di Milano ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli, dove la società ha sede, senza considerare gli elementi presuntivi evidenziati, presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell'accettazione, che ha carattere residuale (v.

Cass. n. 25402 del 2017 cit.; Cass. n. 26842 del 2016; oltre le pronunce in premessa richiamate rese in controversie analoghe);

5. il regolamento, pertanto, va accolto, con affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire. Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva. Così deciso nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022. Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2021 n. 03796 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e