Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity in grounds regarding evidence evaluation and claim correspondence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pluriservices SRL inadmissible, ordering the company to pay litigation costs. The company argued that the lower court incorrectly evaluated testimonial evidence regarding working hours and overtime, while also claiming a violation of the principle of correspondence between claims and judgment. The court rejected these arguments, ruling that the appeal lacked the necessary specificity to demonstrate how the lower court's evaluation of evidence violated procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal alleging a violation of the principle of correspondence between claims and judgment is inadmissible if it fails to specifically identify the contents of the introductory act and the contested judgment provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31977-2020 proposto da: PLURISERVICES SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell'avvocato ROSANGELA PISANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO CITERNI DI SIENA; - ricorrente - contro DE SIMONE ANTONINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSINA VENNARI; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 31977/2020 Numero sezionale 638/2022 Numero di raccolta generale 14654/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza n. 421/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha respinto integralmente l'appello proposto da Pluriservice SRL nei confronti di Antonina De Simone avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive e dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice;
2. La Corte, per quanto qui ancora rileva, ha respinto il quinto motivo di gravame proposto dalla società, avente ad oggetto il riconoscimento del “compenso per il lavoro straordinario”, osservando che “i testi hanno concordemente dichiarato che l'orario di lavoro era di otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì”, per cui ha ritenuto corretto corretta la quantificazione del Tribunale in ordine alle “tre ore di lavoro straordinario espletato dalla ricorrente, tenendo nel debito conto le predette deposizioni in commento”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 3 motivi; ha resistito con controricorso l’intimata;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., “con riferimento agli straordinari”, argomentando che “in sede di prova testimoniale non è stata raggiunta la prova riguardante l'effettivo orario di lavoro osservato dalla Signora De Simone”; Ric. 2020 n. 31977 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 31977/2020 Numero sezionale 638/2022 Numero di raccolta generale 14654/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., “con riferimento alla indennità per ferie non godute”, argomentando che “anche in questo caso, nessuna prova specifica è stata fornita dal lavoratore”; i motivi sono inammissibili; la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013;
Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la ritenuta prova dello straordinario e delle ferie non godute, opponendo una diversa valutazione;
2. con il terzo motivo si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla indennità per ferie non godute”; si deduce che “la statuizione sulla indennità per le ferie non godute” sarebbe illegittima anche perché “la formulazione della domanda da parte della ricorrente” era priva di riferimenti ai giorni in cui avrebbe lavorato; la censura, per come formulata, è inammissibile; essa è del tutto priva di specificità in quanto, per dimostrare la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., occorreva illustrare adeguatamente nel motivo quali erano gli specifici contenuti dell’atto introduttivo del giudizio avuto riguardo alla controversa posta retributiva, quali i contenuti della sentenza del Tribunale che aveva accolto il relativo Ric. 2020 n. 31977 sez.
ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 31977/2020 Numero sezionale 638/2022 Numero di raccolta generale 14654/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 capo di domanda e, infine, come la questione era stata devoluta in appello dalla società (amplius, Cass. n. 18 del 2015, in motivazione);
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2021 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2020 n. 31977 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e