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Ordinanza — n. 14652/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14652/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14652/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello dell’INPS confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’ing. Francesco Venneri la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta nell’anno 2008.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 14652/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso dell’INPS, fondato sul presupposto per cui l’abitualità costituisce requisito immanente dell’attività professionale, si rivela inammissibile in quanto denuncia un errore di diritto con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l’accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).

Parole chiave

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calcolo dei contributi deduzione delle spese professionali contributi di mantenimento esenzione dal pagamento dei contributi reddito da attività lucrativa dipendente prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2697 cod. civ
276 del 2003 , anche con riferimento all’art. 2697 cod.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28245-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro VENNERI FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 120/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/04/2020; F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 28245/2020 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14652/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l’appello dell’INPS confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’ing. Francesco Venneri la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta nell’anno 2008.

2. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto non assolto, da parte dell’Istituto onerato, l’onere di allegare e dimostrare che l’appellante nell’anno 2008 avesse esercitato abitualmente l’attività professionale. Ha rilevato, in relazione all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., che il reddito prodotto nell’anno in questione era stato inferiore al tetto dei 5.000,00 euro e che lo stesso non rilevasse quindi ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Francesco Venneri non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, l. n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 326 del 2003 e dell’art. 61 Ric. 2020 n. 28245 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 28245/2020 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14652/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 d.lgs. n. 276 del 2003 , anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ., per avere i giudici di appello, in ipotesi di ingegnere iscritto all’albo ma non alla competente Cassa, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., e del difetto di prova da parte dell’INPS del carattere abituale dell’attività professionale, quest’ultima dovesse essere qualificata come occasionale.

6. Il ricorso non può trovare accoglimento.

7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

8. Dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00”, senza Ric. 2020 n. 28245 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 28245/2020 Numero sezionale 625/2022 Numero di raccolta generale 14652/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo.

9. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto non allegato e non dimostrato, da parte dell’INPS onerato, il carattere abituale dell’attività professionale.

10. Il motivo di ricorso dell’INPS, fondato sul presupposto per cui l’abitualità costituisce requisito immanente dell’attività professionale, si rivela inammissibile in quanto denuncia un errore di diritto con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l’accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).

11. Per le ragioni esposte il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile.

12. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell’adunanza camerale del 20.1.2022 Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito Ric. 2020 n. 28245 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S