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Ordinanza — n. 14608/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed due to settlement agreement; court declares litigation extinguished with no costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14608/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayers had previously agreed to a simplified settlement procedure and paid the initial installment. The Revenue Agency argued for cassation based on statute of limitations and retroactivity issues regarding Swiss-sourced income, but the taxpayers had already resolved the dispute. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without applying the standard cost-sharing rule for losing parties.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.L. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When a taxpayer initiates a simplified settlement procedure and pays the first installment without opposition from the tax authority, the judicial proceeding is extinguished, excluding the application of the cost-sharing rule for the losing party.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction statute of limitations Swiss-sourced income contributo unificato waiver reddito non dichiarato dichiarazione fiscale tardiva computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.L. 119/2018
in ragione di quanto precede e considerato che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 5 d.l. 167/90
l'Agenzia ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR lamentando violazione dell'art. 5 del d.l.
Art. 12, comma 2, d.l. 78/09
167/90 e dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/09 e dell'art.
Art. 20 d.lgs. 472/97
78/09 e dell'art. 20 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2662/2018
Cass. n. 14782 del 07/06/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33055-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06:363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SACCHETTI ANTONIO GIULIO LUIGI, SACCHETTI PAOLO MARIA, SACCHETTI EMANUELA, in qualità di eredi di Luigi Maria Sacchetti, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, che li rappresenta e difende; - contwricorrenti - avverso la sentenza n. 1545/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 33055 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, annullava l'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate a Emanuela, Paolo Maria e Antonio Giulio Luigi Saccchetti in riferimento a redditi non dichiarati per l'anno 2008 rinvenienti da disponibilità finanziarie detenute in Svizzera, per essere la presunzione di cui all'art.12, comma 2, cl.l. 78/09 -sulla quale l'avviso era fondato- non retroattiva. La CTR richiamava l'ordinanza di questa Corte n.2662/2018 aggiungendo che l'accertamento era avvenuto oltre il termine quinquennale riferibile a ciascuna annualità. La CTR dava conto del fatto che la controversia originariamente vedeva sull'impugnazione oltre che dell'avviso succitato anche dell'identico avviso per l'arino 2009 e del fatto che per questo ultimo avviso i contribuenti avevano rinunciato alla domanda. La CTR aveva quindi dichiarato cessata la materia del contendere su tale avviso.

2. l'Agenzia ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR lamentando violazione dell'art. 5 del d.l. 167/90 e dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/09 e dell'art. 20 del d.lgs. 472/97;

3. i contribuenti depositavano controricorso;

4. con atto in data 3 maggio 2019, i ricorrenti davano evidenza di avere presentato alla Direzione Provinciale di Milano dell'Agenzia delle Entrate, domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'ad 6 d.L. 119/2018, convertito in Legge 17/12/2018 n.136, e di aver pagato la prima rata dell'importo dovuto per la definizione;

5. in ragione di quanto precede e considerato che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit. alla definizione della lite, deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute;

6. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018). pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. Il Pr idente