Cassation appeal dismissed for untimely filing; procedural defect regarding deposit deadline overrides contralitigant's participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to deposit the petition within the mandatory twenty-day period following notification. Although the contralitigant filed a counter-petition and the original petitioner later renounced the appeal, the Court held that strict procedural deadlines for filing appeals cannot be waived by subsequent party actions. Consequently, the appeal was rejected as procedurally improper, and the costs were assigned to the petitioner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The peremptory deadline for depositing a cassation appeal is mandatory and non-waivable; its expiration renders the appeal inadmissible regardless of whether the contralitigant has participated or the original appeal has been renounced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29496-2020 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di PALERMO , ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro SARULLO GIUSEPPE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MERCADANTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 954/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con controricorso depositato presso questa Corte, Giuseppe Sarullo dava conto dell'avvenuta notifica in data 23.7.2020 del ricorso per cassazione con il quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo impugnava la sentenza emessa inter partes dalla Corte d'Appello di Palermo il 24;10.2019 e pubblicata il 20.11.2019 che, confermando la decisione resa dal Tribunale di Palermo, rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dal Sarullo per essere tardiva la costituzione in giudizio dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c., riconosceva il diritto del Sarullo alle rivendicate differenze retributive, chiedendo, in via principale, dichiararsi l'improcedibilità del predetto ai sensi dell'art. 369 c.p.c. per non essere seguito alla notifica il deposito del medesimo e la condanna alle spese dell'ASP di Palermo; - che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo faceva seguire alla notifica del controricorso del Sarullo un atto, a sua volta qualificato controricorso, notificato al predetto il 10.10.2020 e successivamente depositato presso questa Corte, con il quale, dando conto dell'intervenuta rinuncia al ricorso concretatasi nella mancata iscrizione a ruolo dello stesso ed allegando la dichiarazione relativa notificata al Sarullo in data antecedente alla notifica del controricorso da parte del medesimo, chiedeva l'inammissibilità del controricorso del Sarullo; - che tale atto del tutto irrituale e la comunicazione dell'intervenuta rinuncia al ricorso sono insuscettibili di essere presi in esame da questa Corte, tenuta, viceversa, all'esame del ricorso in relazione al quale a seguito della notifica si è costituito il contraddittorio e, con il deposito del controricorso, si è dato impulso al processo; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-5/s cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente ai decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO - che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, attesa la perentorietà dei termine previsto dall'art.369 c.p.c., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso - che detta improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall'art. 156 di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori per i quali vigono apposite e separate norme; - che è stato poi osservato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati dall'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 16533/2021.) - che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente„ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza c