Cassation Court dismisses appeal regarding unpaid position allowance and substitute leave indemnity for hospital director.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Enrico Ferri's appeal against the Rome Court of Appeal's decision awarding him a position allowance and substitute leave indemnity. Ferri argued he was entitled to these benefits based on his role as a complex structure director, while the opposing party contended the lower court correctly applied collective bargaining agreements. The court ruled that the specific facts of the interim assignment did not qualify for the position allowance and that the burden of proof for substitute leave indemnity lies with the employee to demonstrate actual work performed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 7; Art. 18, comma 8 CCNL Area Dirigenza Sanitaria; Art. 24, comma 3 d.lgs. 165/2001: The court establishes that an interim assignment to a director of a complex structure does not automatically grant a position allowance, and the employee bears the burden of proving actual work performance to claim substitute leave indemnity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14683-2020 proposto da: AZIENDA USL DI FROSINONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO DE SANTIS, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FERRI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE, 22, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA FLORIDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO GUARNACCI; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 3097/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 14683 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RI LEVATO che, con sentenza del 3 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cassino, egi) sulla domanda proposta da Enrico Ferri nei confronti dell'Azienda USL di Frosinone, alle cui dipendenze il Ferri operava quale dirigente amministrativo, aveva dichiarato il diritto dell'istante, in ragione del conferimento di incarico di Dirigente di Struttura Complessa dal 16.7.2007 al 30.4.2010 a percepire a decorrere dal 16.7.2008 e fino al 30.4.2010 l'indennità di posizione (ivi compresa la parte variabile aziendale) parametrata al suddetto incarico, condannato l'Azienda USL ad erogare al medesimo quanto maturato al predetto titolo, detratto quanto percepito a titolo di indennità di sostituzione, nonché a corrispondere allo stesso l'indennità spettante per 32 giorni di ferie non godute ed a restituire al predetto l'importo relativo all'indennità di sostituzione indebitamente trattenuto, rigettava l'originaria domanda di maggiorazione di retribuzione di parte variabile ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente, non diversamente dal primo giudice, il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, viceversa, infondata la pretesa alla corresponsione dell'indennità di posizione parametrata all'incarico di Capo Dipartimento non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1 e all'art. 40, comma 9, del CCNL per l'area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa concernente la sostituzione per l'assenza del Direttore di Dipartimento o di dirigenti titolari di incarichi pur non così denominati comprendenti più strutture complesse bensì la diversa ipotesi di cui al comma 8 del medesimo art. 18, trattandosi di sostituzione da parte del Ferri, dirigente di struttura complessa, di altro dirigente di struttura complessa in situazione di precaria assenza e così di affidamento ad interim di struttura corrispondente, insuscettibile di qualificazione come posizione di responsabile di una struttura dipartimentale, configurandosi questa non per effetto della sommatoria di strutture complesse bensì in ragione dell'individuazione come tale da parte dell'atto aziendale di una struttura comprendente più strutture complesse, e pertanto, non dovuts la maggiorazione della retribuzione di parte variabile parametrat" all'incarico di Capo Dipartimento ma, di contro, spettante l'indennità di cui all'art. 18, comma 7; che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda USL di Frosinone, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ferri; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 8 e 14 CCNL per l'Area della Dirigenza Sanitaria e 24 d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto delle statuizioni rese dalla Corte territoriale circa la spettanza al Ferri dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità di sostituzione di dirigente titolare di struttura corrispondente a quella affidata (nella specie di una struttura complessa) invocando a riguardo il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al richiamato art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 che il motivo risulta infondato relativamente ad entrambe le censure atteso che, con riguardo alla riconosciuta indennità sostitutiva delle ferie non godut, l'invocata decisione di questa Corte n. 2000/2017 nel richiamarsi alla pronunzia delle Sezioni Unite n. 9146/2009 che interpreta l'art. 21, comma 13, del CCNL 5.12.1996 per l'area dirigenza medica e veterinaria in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, esclude anche nei riguardi dei dirigenti di struttura complessa, in quanto in posizione sottordinata alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera„ il potere di programmarsi le ferie e di autoattribuirsene il godimento facendone discendere l'applicabilità del principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta; mentre, quanto al trattamento economico relativo all'affidamento ad interim al dirigente di una struttura corrispondente a quella di pertinenza, l'invocata sentenza di questa Corte n. 836/2019, se, sulla base di un orientamento cui è riconducibile la decisione della Corte territoriale, nega con riguardo all'ipotesi qui in esame la spettanza di una doppia retribuzione di posizione, non reca alcuna pronunzia in ordine al diritto all'indennità di sostituzione di cui all'art. 18, comma 7, CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria, la sola che la sentenza impugnata riconosce, correttamente attribuendo alla disposizione valenza generale, in quanto riferita ad ogni ipotesi di sostituzione, laddove il comma 8 del medesimo articolo, nel prevedere che "le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico", si pone come norma di chiusura della disciplina che di per sé non implica l'esclusione del previsto trattamento indennitario nei confronti dell'incaricato che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsii ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del cl.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente„ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci