Cassation court allows asbestos exposure claim by ruling prescription starts upon knowledge, not retirement date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's argument that the statute of limitations began at the appellant's retirement, instead ruling it starts when the worker knew or could have known of the asbestos exposure. The appellant argued the lower court erred by ignoring evidence of his awareness regarding environmental reports and his role, while the INPS contended the right was independent of pension status. The court accepted the claim because the contributory right is subject to a ten-year prescription period triggered by knowledge of the exposure, not the cessation of employment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2934 c.c.; Art. 2935 c.c.: The right to contributory revaluation for asbestos exposure is autonomous from the pension right and subject to a ten-year prescription period that begins from the moment the interested party has knowledge or could have knowledge of the fact of having been exposed to asbestos beyond the threshold during their work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14370-2020 proposto da: DALESSANDRO DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTOCHIRICO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato SERGIO PREDEN, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - resistente - avverso la sentenza n. 184/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 14370 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da Domenico D'Alessandro nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione all'amianto ex art. 13, comma8, I. n. 257/1992; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione avendo individuato il dies a quo dalla data del pensionamento; che, per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Alessandro, affidando l'impugnazione a sei motivi, in relazione alla quale l'INPS non ha svolto alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine al decorso della prescrizione per aver erroneamente individuato nella data di pensionamento il dies a quo del termine prescrizionale; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., 132, comma 1, n. 4 c.p.c. in una con il vizio di omessa motivazione, il ricorrente impul:a alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto allegato circa il momento dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione, coincidente con il deposito delle CT1.1 ambientali relative allo stabilimento, all'impianto ed al ruolo svolto dal ricorrente; che, nel terzo motivo, la violazione e Falsa applicazione dell'art.2934 c.c. è prospettata in relazione alla ritenuta prescrittibilità del diritto rivendicato a decorrere dalla data di pensionamento; che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'approdo al convincimento circa il decorso della prescrizione in difetto di qualsiasi elemento anche presuntivo che attestasse la piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. per non aver la Corte tenuto conto che la mancanza di consapevolezza dell'esposizione non consentiva al ricorrente l'esercizio del diritto ed il verificarsi di una situazione di inerzia in relazione a quell'esercizio legittimante il decorso della prescrizione; con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.111 Cost. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c. imputando alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine all'eccepita inammissibilità del ricorso in appello proposto dall'IN PS; che, rilevata l'infondatezza del sesto motivo, dovendosi ritenere l'eccezione implicitamente rigettata in relazione all'orientamento a riguardo espresso da questa Corte a sezioni unite circa il rilievo da attribuire a tal fine non a formule sacramentali bensì alla mera possibilità di discernere nell'atto i passi della sentenza che si intendono impugnare e le ragioni della ritenuta illegittimità degli stessi, è a dirsi come gli altri cinque motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 18254/2019 ma già Cass. n. 29635/2018 e Cass. n. 2856/2017) secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e soggetto a prescrizione decennale il cui termine decorre "dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che provvederà in conformità, pronunciando altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, nell'adunanza