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Ordinanza — n. 14598/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital income from limited company shares excludes artisan contributions base.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed a lower court decision that rejected its claim to include capital income from limited company shares in the contribution base for artisan workers. The court found the lower court correctly applied the principle that profits from mere shareholding without active labor are classified as capital income under tax law. Consequently, the court dismissed the INPS's appeal, upholding the exclusion of such income from the mandatory contribution calculation.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992; Capital income derived from mere participation in a limited liability company without active labor does not constitute the taxable base for INPS contributions for artisan workers.

Parole chiave

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capital income classification artisan contributions base limited liability company shares INPS contribution calculation passive income exclusion taxable base determination previdenziale income rules imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l.
L. n. 233/1990
Art. 380-bis cod. proc. civ.
438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle Gestioni Artigiani; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo Zampieri; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle Gestioni Artigiani; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo Zampieri; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24.11.2021 n. 36420
Cass. 20.8.2019 n. 21540
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 14210-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIE I I A CO RETTI , CARLA D'ALO IS IO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO DAPOR; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 14210 sez. ML - ud. 31-03-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 17 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Trento, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Rovereto, accoglieva l'opposizione proposta da Nicola Zampieri nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito del 7.12.2018, notificato il 10.1.2019 con il quale l'Istituto intimava il pagamento dell'importo corrispondente ai contributi IVS a percentuale eccedenti il massimale per l'anno 2013 dovuti alla Gestione Artigiani e le sanzioni per morosità a seguito dell'accertamento da parte dell'ufficio del maggior reddito rispetto a quanto dichiarato per l'attività di lavoro nella società di persone MI s.n.c. di Zampieri Massimo e Nicola, in relazione alla sua partecipazione quale socio alla Società Zampieri S.r.l.; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione di socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle Gestioni Artigiani; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo Zampieri; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.24.11.2021 n. 36420 e Cass. 20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato e la soccombenza implica l'attribuzione delle spese, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adun