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Ordinanza — n. 14572/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax litigation extinguished due to lack of opposition to simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14572/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the litigation extinguished with costs borne by the parties who initiated the proceedings. The taxpayers had requested a simplified settlement under specific legislation and had paid the first installment, but the tax authority failed to formally oppose the request. Consequently, the court ruled that the procedural conditions for applying the unified contribution fee were absent and the case ended without a substantive decision on the tax value.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 12, d.L. 119/2018; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: When the tax authority fails to oppose a request for simplified settlement after the first installment is paid, the litigation is extinguished and the unified contribution fee does not apply.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction unified contribution fee failure to oppose request registration tax dispute rettifica delle detrazioni procedura di ricupero d'imposta validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12, d.L. 119/2018
i ricorrenti, con atto depositato il 4 marzo 2022, hanno chiesto dichiarasi l'estinzione del giudizio; 6: in i-ngiode di qusnto prée~ reinsidernto che l'ufficio non ha oopOStO diniego ex art. 6, comma 12, d.l.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 14782 del 07/06/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30270-2018 proposto da: SIGNORI GRAZIANO, RABITTI ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLE IRIS 18, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DE GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORESTE CARROZZA; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 700/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 30270 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1.Graziano Signori e Alberto Rabbiti ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'Emilia Romagna aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di essi ricorrenti dall'Agenzia delle Entrate in rettifica, ai fini dell'imposta di registro su atto di compravendita immobiliare, del valore del bene compravenduto;

2. l'Agenzia delle Entrate depositava memoria di costituzione tardiva;

3. in data 18/05/2019, i ricorrenti presentavano alla Direzione Provinciale di Reggio Emilia dell'Agenzia delle Entrate, domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'ad 6 d.L. 119/2018, convertito in Legge 17/12/2018, n. 136;

4. i ricorrenti hanno documentato di aver pagato la prima rata dell'importo dovuto per la definizione della vertenza;

5. i ricorrenti, con atto depositato il 4 marzo 2022, hanno chiesto dichiarasi l'estinzione del giudizio; 6: in i-ngiode di qusnto prée~ reinsidernto che l'ufficio non ha oopOStO diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit. alla definizione della lite, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute;

7. non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018). pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. Il Presidente, DEPOSITATO IN CANCELLE