Decreto — n. 14538/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAETO RG 23371/2021 Roma, sul ricorso proposto da: 3'49 STANISCIA NICOLA e NEVENA SKROZA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Giovarruscio , come da procura in atti RICORRENTI contro: DAUCHY CATHERINE, rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Martino, come da procura in atti CONTRORICORRENTE VALENTINI ANGELO INTIMATO avverso: sentenza nr. 9920/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 14538/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 9920/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
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ETO RG 23371/2021 Roma, sul ricorso proposto da: 3'49 STANISCIA NICOLA e NEVENA SKROZA, rappresentati e difesi dall'Avv.to Luca Giovarruscio , come da procura in atti RICORRENTI contro: DAUCHY CATHERINE, rappresentata e difesa dall'Avv.to Domenico Martino, come da procura in atti CONTRORICORRENTE VALENTINI ANGELO INTIMATO avverso: sentenza nr. 9920/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 7.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. pà /23-, DEPOSITA