Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 14529/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section due to new legal issue regarding administrative cancellation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14529/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal by remitting the case to the ordinary section because the legal issue raised was deemed new. The Tax Agency challenged the Regional Tax Commission's rejection of an association's appeal, arguing that the commission incorrectly ignored the requirement for a ministerial opinion under Article 7 of Law 212/2000. Since no prior precedents existed on this specific procedural point, the court determined it could not rule without violating the principle of settled law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7 della L. 212/2000; When a cassation appeal raises a legal issue not previously settled by precedent, the case must be remitted to the ordinary section for examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative cancellation ministerial opinion requirement new legal issue remission to ordinary section principle of settled law tax association rights procedural defense sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 della L. 212/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15633-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - SEZIONE DI SALEMI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA IRONICA 20, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPE PIERO SIVIGLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELA MA Z ZA G REC O, SALVATORE SA MMARTIN O ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 965/12/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 15633 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 15633/2020 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate con un unico articolato motivo impugna per cassazione la decisione della CTR della Sicilia del 17.2.2020 nr 965 con cui è stato rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Palermo che aveva accolto il ricorso dell'Associazione Assistenza spastici, sez di Salemi , nei riguardi del provvedimento di cancellazione della predetta Associazione. Si è costituita l'Associazione Assistenza spastici, sez di Salemi con controricorso Con un unico articolato motivo L'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 7 della I. 212/2000 per aver ritenuto la CTR l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per la mancata allegazione ad esso del parere ministeriale e per conseguente compressione del diritto di difesa.

La Corte ritiene che la tematica introdotta in causa è nuova non sussistendo precedenti sicchè va rimessa alla sezione ordinaria. P.Q. M. La Corte rimette la causa alla sezione V. Roma 12.4.2022 Il Pr sidente ( dott