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Ordinanza — n. 14426/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to late filing outside statutory suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14426/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the tax agency's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the agency argued for extraordinary suspensions of the appeal period, the court determined the filing date fell outside the specific temporal window authorized by the relevant decree. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the agency was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 6, comma 11, D.L. 119/2018: An appeal filed outside the statutory appeal period, even if the period was extended by extraordinary decrees, is inadmissible if the filing date does not fall within the specific temporal window defined by the extension.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline extraordinary suspension tax litigation Cassazione ordinanza lite in materia di contribuzioni pubbliche esenzione dal pagamento dei contributi credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
Invero, la sentenza d'appello è stata pubblicata in data 17 aprile 2019, sicché il termine semestrale di impugnazione, di cui all'art. 327, primo comma, cod.
Art. 155, comma 4, cod. proc. civ.
civ., applicabile al caso di specie, maggiorato di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale, andava a scadere lunedì 18 novembre 2019, a tale data prorogato ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., il termine che ricadeva nel giorno di domenica 17 novembre 2019 (Cass.
Art. 6, comma 11, D.L. 119/2018
Orbene, la data di scadenza del termine di impugnazione (18/11/2019) si pone al di fuori della forbice temporale, dal 23/10/2018 al 31/07/2019, prevista dall'art. 6, comma 11 del citato d.l.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art.
Art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.2.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nonché per violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16234/2020
civ., il termine che ricadeva nel giorno di domenica 17 novembre 2019 (Cass. n. 16234/2020).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12889-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro LA MIMOSA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPRESA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, Francesco Ritrovato, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Gaetano Michele Maria DE BONIS ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza della Libertà, n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Giampaolo BALAS; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 203/02/2019 della Commissione tributaria regionale della BASILICATA, depositata in data 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della società cooperativa LA MIMOSA Onlus, che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Basilicata aveva rigettato l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del predetto contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi per recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012, per costi indebitamente dedotti, per omesse ritenute alla fonte e per emissione di fatture con aliquota inferiore a quella applicabile.

2. Sosteneva la CTR che la sentenza di primo grado era stata correttamente motivata ed adottata a seguito della corretta valutazione delle risultanze istruttorie ed applicazione della normativa di riferimento, aggiungendo che comunque l'ufficio finanziario non aveva proposto nel ricorso d'appello specifici motivi di impugnazione.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Va preliminarmente esaminata ed accolta l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.

4. Invero, la sentenza d'appello è stata pubblicata in data 17 aprile 2019, sicché il termine semestrale di impugnazione, di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., applicabile al caso di specie, maggiorato di trentuno giorni di sospensione per il periodo feriale, andava a scadere lunedì 18 novembre 2019, a tale data prorogato ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., il termine che ricadeva nel giorno di domenica 17 novembre 2019 (Cass. n. 16234/2020). Orbene, la data di scadenza del termine di impugnazione (18/11/2019) si pone al di fuori della forbice temporale, dal 23/10/2018 al 31/07/2019, prevista dall'art. 6, comma 11 del citato d.l. 119 del 2018, sicché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale a pag. 2 del ricorso, nel caso di specie non è applicabile la sospensione straordinaria prevista da tale disposizione, di cui la ricorrente ha illegittimamente usufruito, né le successive sospensioni, per complessivi sessantaquattro giorni, previse dal al d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, art. 83, e del d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, art. 36.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, il che rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente che, invece, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in