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Ordinanza — n. 14424/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency and failure to prove double conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14424/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible, ordering the taxpayer to pay the opposing party's costs. The Regional Tax Court had rejected the appeal based on a lack of documentary evidence for invoices and the involvement of offshore companies, while the taxpayer argued for 'double conformity' with a prior acquittal. The court ruled the appeal was procedurally defective because it failed to demonstrate how the facts differed between the first-instance decision and the appeal, and it did not attach the relevant email documents cited by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and b) c.p.c.; Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.: The appeal is inadmissible if the grounds do not demonstrate a difference in facts between the first-instance and appeal decisions, or if the documents alleged to be omitted are not attached to the petition.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of autosufficiency double conformity doctrine penal acquittal effect missing documentary evidence contratto di sponsoring reddito non dichiarato spese secondo la LStrl

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce un vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce un vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce un vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 348-ter cod. proc. civ
Il motivo è inammissibile perché posto in violazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., vedendosi in ipotesi di c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26774 del 2016
«doppia conforme» e non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass.
Cass. n. 5528 del 2014
26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014).
Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2015, n. 10578
Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2015, n. 10578; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17258
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11963-2020 R.G. proposto da: ZEPPIERI Leonardo, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Stefano FIORENTINI, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Nizza, n. 45, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4856/19/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 14/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI, Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi ai fini IRPEF conseguiti nell'anno d'imposta 2011 da Leonardo Zeppieri, che l'Agenzia delle entrate riteneva essere il beneficiario effettivo delle somme che il medesimo, quale amministratore della società sportiva dilettantistica Basket Veroli, aveva incassato per sponsorizzazioni dal Gruppo Zeppieri, di cui era socio, e pagate, in favore di società site in Paesi a fiscalità privilegiata, per fatture relative a "costi scouting" e per "sfruttamento diritto di immagine", che l'amministrazione finanziaria riteneva essere relative ad operazioni inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, rigettava l'appello del contribuente che condannava alle spese processuali.

2. La CTR riteneva «solido» il «quadro indiziario» emergente dagli accertamenti compiuti dalla G.d.F. e dall'Agenzia delle entrate rilevando, al riguardo, la «carenza di documentazione a supporto delle fatture», atteso che, in relazione ai contratti prodotti dal contribuente, «le controparti hanno dichiarato di non averli mai sottoscritti»; rilevava, altresì, che le società emittenti le fatture erano «controllate da persone giuridiche residenti in paradisi fiscali», che alcune di esse erano «inattive» o svolgevano attività «del tutto estranee al mondo dello sport»; che i pagamenti di quelle fatture erano stati disposti formalmente dallo Zeppieri «in assenza di chiarezza in ordine alle prestazioni rese, a fronte di quei pagamenti, ed alla effettiva natura delle società emittenti»; che sia il dott.

Uccioli, nuovo rappresentante della Basket Veroli, che il sig. Bartocci, all'epoca dei fatti direttore generale della predetta società, avevano rilasciato dichiarazioni, nell'immediatezza delle verifiche fiscali, rettificate successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, di essere estranei e non a conoscenza dei pagamenti effettuati dallo Zeppieri. Sosteneva, infine, la CTR che «Gli elementi probatori addotti dal sig. Zeppieri tendenti a dimostrare la conoscenza che i soggetti che occupavano posti di rilievo nella Società Basket Veroli avevano delle operazioni effettuate all'estero dal sig.

Zeppieri nonché l'effettività delle operazioni appaiono di dubbia ammissibilità (email kintercorse con il Bartocci, da cui emergeva che lo stesso era a conoscenza dei pagamenti effettuati essendone stato il promotore)"non prodotte tempestivamente ai verificatori, verbali del Consiglio di amministrazione [in cui era presente il Bartocci e nei quali il sig. Zeppieri riferiva delle operazioni in corso] prodotti inizialmente senza firma e solo successivamente supportati da dichiarazione del segretario dott. Armida) e, in parte smentiti dalle verifiche effettuate dall'Ufficio».

Secondo i giudici di appello, anche a voler ammettere che i soggetti che occupavano posti di rilievo nella Basket Veroli fossero a conoscenza delle operazioni effettuate dal contribuente, mancava comunque la prova dell'effettività delle prestazioni.

3. Avverso la statuizione d'appello il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la «nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione», è infondato e va rigettato in quanto la statuizione d'appello contiene argomentazioni idonee ad esprimere delle chiare rationes decidendi. 1.1. E' noto che si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 1.2. Orbene, in tale grave forma di vizio di certo non incorre la sentenza impugnata, per come è dato desumere dal contenuto motivazionale della stessa, riprodotto nelle parti salienti al superiore par. 2, che contiene anche un'evidente risposta al quesito posto dal ricorrente, circa la mancata espressa affermazione di diretta imputabilità al medesimo delle somme bonificate a società siti in Paesi a fiscalità privilegiata, invero non necessaria in quanto chiaramente desumibile non solo dal complesso delle argomentazioni svolte dai giudici di appello ma anche e soprattutto dall'affermazione che l'Ufficio aveva assolto l'onere della prova «avendo dimostrato una complessiva realtà indiziaria diretta ad individuare con più ragionevole probabilità l'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui sarebbe stato beneficiario l'appellante, unico formale disponente».

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce un vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza, emergente dalle «51 email prodotte dal contribuente», che «era il sig. Bartocci ad individuare le controparti, a negoziare le condizioni e ad indicare al sig. Zeppieri quanto e su quali conti bancari pagare». 2.1. Il motivo è inammissibile perché posto in violazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ., vedendosi in ipotesi di c.d.

«doppia conforme» e non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014). Il motivo in esame incorre inoltre nell'inammissibilità per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente avuto cura di trascrivere o allegare al ricorso i documenti (email) di cui lamenta l'omesso esame. 2.2. Va, comunque, precisato che il motivo è anche infondato in quanto la CTR dà atto di aver esaminato i predetti documenti avendo, tra l'altro, sostenuto che «pur volendo ammettere che i soggetti che occupavano posti di rilievo nella Basket Veroli fossero a conoscenza delle operazioni effettuate dal contribuente», che è circostanza che secondo il ricorrente emergerebbe dal contenuto di quelle mali, «mancava comunque la prova dell'effettività delle prestazioni», con «conseguente illegittimità dei pagamenti effettuati a favore di società offshore disposti formalmente ed esclusivamente dal sig.

Zeppieri».

3. Quanto, infine, alle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'ad. 380-bis cod. proc. civ., in cui lo stesso dà atto di essere stato assolto in sede penale dai reati fiscali contestatigli in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, con sentenza (che allega alla memoria) divenuta definitiva, deve ricordarsi che è ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio in base al quale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (tra le altre:

Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2015, n. 10578; Cass., Sez. 5", 27 giugno 2019, n. 17258). Ad ogni modo, venendo ad incidere soltanto sulla valutazione del fatto nel giudizio tributario, il giudicato penale di assoluzione non potrebbe esplicare efficacia - come in qualsiasi giudizio civile - dinanzi al giudice di legittimità per la preclusione alla cognizione del merito.

4. In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così de