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Decreto — n. 14420/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as withdrawn, declaring case extinguished per articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 14420/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Barjo Amadou, had previously challenged a Milanese court's deportation decree against the Ministry of the Interior, but subsequently submitted a waiver of the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure and ordered the case closed without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's valid withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure deportation decree Italian administrative law revoca dell'opposizione desistenza dall'azione revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

RETO RG 20777/2021 Roma, sul ricorso proposto da: BARJO AMADOU, rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Mezzena, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Milano nr. 4389/2021 emesso in data 11.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Coordinat e DEPOSITATO IN CANCELLERIA Og