Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14419/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished without costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 14419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Refiman Atta Ur, voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment against the Ministry of the Interior. The court ruled that this withdrawal met all procedural requirements under the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the proceedings without an order for costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's voluntary withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and the court may declare the case terminated by decree without awarding costs when the opposing party lacks defensive activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure costs allocation voluntary relinquishment administrative litigation Corte di Cassazione spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO RG 15586/2021 Roma, sul ricorso proposto da: REFIMAN ATTA UR, rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Camprini, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 3112/2020 pubblicata in data 3.12.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Coordinator Pres Giacint B gni DEPOSITATO IN CANCELLERIA òggi,