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Decreto — n. 14417/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for extinction of proceedings due to plaintiff's waiver under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 14417/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The appellant, Ebon Stanley, had previously withdrawn the appeal against the first-instance judgment, an act the court validated under the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary and dismissed the appeal without addressing the merits of the underlying immigration case.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's valid waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code extinction of proceedings waiver of appeal Corte di Cassazione admissibility of appeal procedural waiver Italian civil law revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

RETO RG 2210/2021 Roma, sul ricorso proposto da: EGBON STANLEY, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Visentin, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale di Torino del 16/12/2020 reso all'esito del procedimento N.R.G. 11148/2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN CANCELLERIA dggi, bi_