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Ordinanza — n. 14325/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim against usucapion defense, ruling it does not shift burden of proof for original title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14325/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against the Second Instance Court's dismissal of the claim for vindication. The plaintiffs argued that the defendant's previous usucapion request implicitly acknowledged their ownership, yet the lower court rejected the claim due to lack of proof. The Court held that invoking usucapion as a defense does not automatically relieve the plaintiff of the burden to prove their original title or that of their predecessors.

Regesto Legislator

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Art. 2923 c.c.; Art. 2924 c.c.: The invocation of usucapion by the defendant in a vindication action does not, by itself, attenuate the burden of proof on the plaintiff to demonstrate their original title or that of their predecessors.

Parole chiave

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usucapion defense burden of proof vindication claim original title implicit recognition property law civil procedure prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 2923 c.c.
Art. 2924 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 28865 del 2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15568-2021 proposto da: SANTORO Anna, CARUSO Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, via Angelo Emo, n. 106, presso lo studio dell'avvocato CIRO CASTALDO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE BOCCIA e Giuseppe Spadaro; - ricorrenti - contro FARACE Salvatore elettivamente domiciliato in Roma alla Via Crescenzio n. 12 presso lo studio dell’Avv. Ezio Bonanni, rappresentato e difeso dall’avv.to Arturo Valente; - intimato - avverso la sentenza n. 421/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15568/2021 Numero sezionale 3311/2022 Numero di raccolta generale 14325/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 RILEVATO CHE:

1. Anna Santoro e Antonio Caruso hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro di rigetto di domanda di rivendica per mancata prova di acquisto a titolo originario dell’immobile.

2. Salvatore Farace si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con un unico motivo i ricorrenti deducono che la controparte aveva riconosciuto il fatto che erano proprietari degli immobili in oggetto, avendo proposto nei loro confronti domanda di usucapione poi rigettata con sentenza passata in giudicato.

Inoltre, nelle difese avevano riconosciuto la proprietà del comune dante causa Edil Centro s.r.l., Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli Ric. 2021 n. 15568 sez.

M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15568/2021 Numero sezionale 3311/2022 Numero di raccolta generale 14325/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Sez. 2, Sent. n. 28865 del 2021).

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La Corte accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE Mario Bertuzzi Ric. 2021 n. 15568 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 15568/2021 Numero sezionale 3311/2022 Numero di raccolta generale 14325/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 Ric. 2021 n. 15568 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1