Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case to judge to decide on prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court accepted the appeal against the Rome Tribunal's confirmation of a tax penalty, finding a procedural error in the lower court's handling of the opposition period. The appellant argued that the tax authority failed to notify the assessment notice, which should have triggered a thirty-day prescription period under specific road traffic regulations. The Court held that while the opposition served a restorative function regarding non-notification, it also covered the prescription defense, which falls under the general opposition rules of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court annulled the lower judgment and remanded the case to a different judge at the Rome Tribunal to adjudicate the prescription issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011; The opposition to the tax assessment notice serves both restorative and defensive functions, meaning the thirty-day deadline for non-notification does not apply to prescription defenses, which must be raised under the general opposition provisions of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11376-2021 proposto da: MANFREDI GERALDINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS N 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE 02438750586; - intimate - avverso la sentenza n. 18601/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11376/2021 Numero sezionale 3305/2022 Numero di raccolta generale 14323/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 1. Manfredi Geraldini ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma sentenza del giudice di pace avverso opposizione ex art. 615 c.p.c. a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative.;
2. Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 112, 615 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 e 2943 c.c.. Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto: il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica della cartella e la conseguente prescrizione del credito. Rispetto a tale eccezione l’opposizione era ammissibile e il giudice doveva pronunciarsi sulla prescrizione o meno del credito.
2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Giova premettere che l’opposizione all’estratto di ruolo può assolvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esempio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione Ric. 2021 n. 11376 sez.
M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11376/2021 Numero sezionale 3305/2022 Numero di raccolta generale 14323/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente applicazione dell’art. 201, co. 5 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada).
Proprio a proposito dell’opposizione cd. recuperatoria, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamento, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. ora citato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato. Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (conf.
Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000). Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011 anche alle censure che investivano la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua priva della funzione cd. recuperatoria, ma la riconducevano evidentemente nell’ambito di applicazione dell’art. 615 c.p.c.
3. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato. Ric. 2021 n. 11376 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11376/2021 Numero sezionale 3305/2022 Numero di raccolta generale 14323/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 4. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE Mario Bertuzzi Ric. 2021 n. 11376 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D