Cassation court allows appeal against tax court costs calculation, ruling the second instance lacked a decision phase liquidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the lower court's proposal to dismiss the appeal, finding the tax tribunal erred by failing to liquidate costs for the second instance's decision phase. While the relator argued the tribunal correctly omitted a decision phase due to the lack of an investigative phase, the court held that the second instance judgment inherently contained a decision phase requiring separate cost allocation. Consequently, the court quashed the appealed judgment and remanded the case to the Rome Tribunal for a new costs assessment by a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.m. 55/2014; Art. 91 c.p.c.: The court established that when a second instance judgment includes a decision phase, the costs must be liquidated separately for each phase, and the omission of such liquidation constitutes a ground for cassation.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11140-2021 proposto da: COLO' RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 4384/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11140/2021 Numero sezionale 3304/2022 Numero di raccolta generale 14315/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 1. Renato Colò ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace.
2. L’Agenzia Entrate e Riscossione si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 art. 91 c.p.c. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi senza tener conto della fase istruttoria.
2. Il motivo appare manifestamente infondato, avendo il giudice espressamente liquidato le spese secondo i valori per fase con riduzione ex art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014 tenuto conto del ridotto valore della causa, della semplicità delle questioni trattate, della serialità della causa della mancanza di fase istruttoria e decisionale essendosi il difensore limitato a riportarsi alle conclusioni dell’appello).
3. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle proprie richieste. Ric. 2021 n. 11140 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11140/2021 Numero sezionale 3304/2022 Numero di raccolta generale 14315/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 4. Il Collegio non condivide la proposta del Relatore. In particolare, rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancante la face decisionale del giudizio di secondo grado, omettendone la relativa liquidazione.
5. La Corte accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE Mario Bertuzzi Ric. 2021 n. 11140 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A