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Ordinanza — n. 14304/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows appeal against traffic fine payment order, ruling jurisdiction belongs to judge of peace by law not equity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14304/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the appeal filed by Fabrizio Pesole against the lower court's dismissal of his objection to a traffic fine payment order. The appellant argued that the matter should be heard by a judge of peace based on statutory criteria rather than equitable discretion. The court agreed, holding that the specific provisions of the Road Code mandate judicial determination by the judge of peace, thereby overturning the previous decision.

Regesto Legislator

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Art. 7 D.Lgs. 150/2011; Art. 113, comma 2, c.p.c.: The jurisdiction for opposing payment orders regarding traffic fines must be determined by law, specifically assigning it to the judge of peace, rather than by equitable assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial jurisdiction judge of peace traffic fines payment order administrative sanctions competence by law equitable assessment diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2011, numero 150
Deve ribadirsi il principio secondo cui: per quanto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre 2011 n.
Art. 113, secondo comma del codice di procedura civile
Art. 339 del codice di procedura civile
Fabrizio Pesole ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale del Tribunale di Napoli di inammissibilità di appello ex art. 339, terzo comma, c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo appare manifestamente fondato ed assorbente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 3283 del 2015
5.3 Ordinanza n. 3283 del 2015).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10182-2021 proposto da: PESOLE FABRIZIO PSLFRZ76H05F839I, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIALE COLLI AMINEI 60, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, COMUNE DI NAPOLI 80014890638; - intimata - avverso la sentenza n. 2742/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 10182/2021 Numero sezionale 3301/2022 Numero di raccolta generale 14304/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 RILEVATO CHE:

1. Fabrizio Pesole ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale del Tribunale di Napoli di inammissibilità di appello ex art. 339, terzo comma, c.p.c.

2. L’Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso si fonda su due motivi. Il primo motivo è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2011, numero 150 e dell'articolo 113, secondo comma del codice di procedura civile in relazione all'articolo 339 del codice di procedura civile.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il primo motivo appare manifestamente fondato ed assorbente. Deve ribadirsi il principio secondo cui: per quanto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo del 1° settembre 2011 n. 150, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità (vedi sub. 5.3 Ordinanza n. 3283 del 2015).

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Ric. 2021 n. 10182 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 10182/2021 Numero sezionale 3301/2022 Numero di raccolta generale 14304/2022 Data pubblicazione 05/05/2022 3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE Mario Bertuzzi Ric. 2021 n. 10182 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N