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Ordinanza — n. 14246/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling on de facto employment relationship in public entity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14246/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Molise Health Service inadmissible, upholding the lower court's finding of a de facto subordinate employment relationship. The appellate court determined that contracts signed without legal requirements created a factual employment status, entitling the worker to back pay under Article 2126 of the Civil Code. The court rejected the appellant's procedural complaints, ruling that the lower judge's factual findings regarding the worker's duties and salary classification were not subject to review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 2126 cod. civ.; Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.: A de facto subordinate employment relationship established by a non-economic public entity, even if the contract is void due to lack of legal conditions, falls within the scope of Article 2126, granting the worker the right to remuneration for the period of actual performance, while appellate courts cannot re-evaluate factual findings on job classification.

Parole chiave

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de facto employment relationship public entity liability Article 2126 Civil Code inadmissible appeal remuneration back pay subordinate status factual findings review adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2126 cod. civ.
civ., la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. cod.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 416 comma 3 cod. proc. civ.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
civ., denunciata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; 1.1.
Art. 2 d.lgs. n. 165/2001
è stato precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto; 7.2.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2126 cod. civ
civ., la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 2094 cod. civ
addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art. 2094 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27390/2018
Cass. n. 8066/2009
27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009);
Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza c 2020 n.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30361-2020 proposto da: A.S.RE.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE del MOLISE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANNESE, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE FRATANGELO; - ricorrente - contro ROSSI CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 24, presso lo studio dell'avvocato RITA MATTICOLI, che la rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 312/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Campobasso, adita con appello principale dall'A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale del Molise- e con impugnazione incidentale da Cinzia Rossi, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale di Isernia che, accertata la natura subordinato del rapporto intercorso fra le parti, aveva accolto la sola domanda di risarcimento del danno ed aveva, invece, respinto la richiesta di pagamento delle differenze retributive, formulata ex art. 2126 cod. civ;

2. la Corte territoriale ha rilevato, in sintesi, che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che avevano interessato il periodo 10 agosto 2007 al 28 febbraio 2014, erano stati stipulati senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 3/2001 e che la Rossi era stata utilizzata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero;

3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; Ric. 2020 n. 30361 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ASREM sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese Cinzia Rossi con tempestivo controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso l'Azienda ricorrente fa valere la nullità della sentenza impugnata, asseritamente derivata dalla violazione degli artt. 115 e 416 comma 3 cod. proc. civ., denunciata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.; 1.1. sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel -itenere pacifiche le circostanze allegate dalla Rossi al contrario, tutte le allegazioni erano state tempestivamente contestate dalla resistente, la quale aveva altresì dedotto che le modalità di svolgimento della prestazione, come descritte in ricorso, erano compatibili con la prestazione di attività autonoma e conformi al regolamento contrattuale che escludeva in modo espresso il vincolo di subordinazione;

2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l'A.S.Re.M. addebita alla Corte territoriale di avere violato l'art. 2094 cod. civ. nonché gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. svalutando il regolamento contrattuale e fondando la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella • sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo;

3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. cod. civ. perché, a suo dire, la Rossi non avrebbe fornito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative della Ric. 2020 n. 30361 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3- prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa;

4. infine con il quarto motivo l'A.S.Re.M. denuncia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. «omesso esame e valutazione in ordine alla circostanza determinante dell'insussistenza degli indici di subordinazione così come risultante dalle stesse dichiarazioni della resistente, già oggetto di discussione tra le parti» e sostiene, in sintesi, che la Rossi nel corso dell'interrogatorio libero, oltre a riferire modalità di svolgimento del rapporto compatibili con la natura autonoma dello stesso, aveva finito per ammettere che le assenze non dovevano essere autorizzate ma solo «previamente concordate»;

5. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; il primo motivo, incentrato sull'asserita contestazione delle circostanze allegate nel ricorso, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la Corte territoriale non ha ritenuto che le allegazioni della ricorrente non fossero state contestate dall'Azienda, bensì ha valutato le risultanze istruttorie (interrogatorio delle parti e documentazioni in atti) dalle quali ha ritenuto di poter trarre la prova degli indici della subordinazione; 5.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

6. il secondo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, come evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e c. 2020 n. 30361 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4- continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che la Rossi fosse stata inserita nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stata sottoposta al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; 6.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla luce della documentazione prodotta e di quanto riferito dal delegato dell'ASREM ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei superiori; 6.2. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 6.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e Ric. 2020 n. 30361 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -5- l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 6.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa e la protrazione dell'attività per più anni, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 6.5. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio, denunciato nel quarto motivo, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza Jlti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass.

S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 6.6. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. n. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009);

Ric. 2020 n. 30361 sez. ML - ud. 21-12-2021 -6- 7. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il terzo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art.2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 7.1.

è stato precisato che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto; 7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria C2» ed ha desunto l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 16 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; 7.3. d'altro canto la ricorrente non richiama le declaratorie contrattuali né indica le ragioni per le quali il giudice d'appello avrebbe errato nel sussumere nell'Area C - posizione economica C2 le mansioni espletate dalla Rossi;

8. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza c 2020 n. 30361 sez. ML - ud. 21-12-2021 delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art.